Incentivo “IO LAVORO”

Incentivo Io Lavoro: si chiama così il nuovo beneficio occupazionale introdotto dall’ANPAL con il decreto n.52 del 11/02/2020.

L’ANPAL, istituito partire dal 01/01/2016 con decreto legislativo n.150 del 14/09/2015 nell’ambito della riforma del mercato del lavoro conosciuta come Jobs Act, annovera tra le proprie attribuzioni la gestione dei programmi operativi nazionali ed i progetti cofinanziati dai Fondi comunitari finalizzati all’accrescimento dell’occupazione. In tale ambito, il nuovo incentivo “IO LAVORO” viene finanziato grazie ai fondi del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) e grazie al Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 – 2020 (POC SPAO). L’ente designato alla gestione dell’incentivo, secondo il disposto dell’articolo 1 del Decreto Anpal 52/2020, è l’INPS cui viene demandata la gestione operativa e amministrativa della misura incentivante.

Copertura finanziaria

Per il finanziamento dell’incentivo “Io Lavoro” l’INPS riceverà in gestione la somma complessiva di 329.400.000,00. L’erogazione della misura è permessa fino a concorrenza delle somme stanziate e precisamente:

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Destinatari dell’incentivo

La misura agevolativa è destinata alle sole aziende del settore privato, che assumano persone disoccupate, che abbiamo compiuto al meno 16 anni (età minima di acceso al lavoro), in possesso dei requisiti di seguito indicati all’interno del periodo compreso tra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020:

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Lo stato di disoccupazione, ricordiamo, si compone di un elemento oggettivo, (lo stato privo di lavoro), di un elemento soggettivo (l’immediata disponibilità) e di un elemento esterno (il rapporto con i Servizi competenti).

Il punto di congiunzione tra primi due elementi e quindi l’acquisizione dello stato di “disoccupato” è rappresentato dalla presentazione della Dichiarazione che attesti l’Immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) la quale potrà essere validamente compilata tramite il portale ANPAL. L’elemento esterno è costituito dal mantenimento del Cd. Patto di Servizio ovvero dal mantenimento degli obblighi assunti con il Centro per l’impiego.

Il requisito dell’assenza di un impiego regolarmente retribuito si considera rispettato se, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata il lavoratore non abbia:

  • Prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi.
  • Svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti per legge.

Ambito Territoriale e Rapporti di lavoro incentivabili

Sono incentivabili le assunzioni, le trasformazioni a tempo indeterminato e contratti di apprendistato professionalizzante, di lavoratori la cui prestazione lavorativa si svolta in Regioni sviluppate, meno sviluppate o in transizione.

Secondo l’articolo 4 del Decreto in commento sono incentivabili le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:

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Tali tipologie contrattuali sono incentivabili anche nell’ipotesi di rapporti di lavoro in somministrazione o per soci lavoratori di cooperative e per lavoratori a domicilio.

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Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di lavoratore con più di 24 anni non viene richiesto il rispetto del requisito aggiuntivo dei 6 mesi di assenza di un lavoro regolarmente retribuito. Restano invece esclusi:

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Assetto e Misura dell’incentivo – Cumulo

Il beneficio coincide con la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (ad esclusione del premio INAIL) e viene concesso per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione fino al raggiungimento dell’importo complessivo massimo di € 8060,00. (periodo 01/01/2020 -31/12/2020).

I limiti massimi di beneficio fruibile posso essere sintetizzati come segue:

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In caso di assunzione o cessazione in corso del mese bisognerà moltiplicare il valore giornaliero per i giorni di effettiva fruizione del beneficio. In caso di part time i valori spettanti andranno riproporzionati in relazione alla relativa percentuale. Ad esempio per un part time al 50% l’importo di beneficio massimo non potrà eccedere la soglia di € 4030,00 (8060,00 * 50/100).  Il termine di decadenza per la fruizione dei benefici è fissato entro il 28/02/2022.

La misura agevolativa è cumulabile con l’incentivo previsto per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza, con le misure di sostegno all’occupazione a carattere regionale e da ultimo, come confermato dal decreto direttoriale ANPAPL 66 del 21/02/2020, è permesso il cumulo con l’incentivo all’occupazione stabile previsto dalla Legge di bilancio 2018 (Comma 100 e seguenti della Legge n.205 del 27/12/2017 come modificati dalla Legge N.160 del 27/12/2019).

In caso di cumulo del beneficio con il beneficio all’occupazione stabile, l’importo massimo di beneficio “IO LAVORO” non potrà eccedere i seguenti tetti massimi:

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I limiti così determinati, in caso di cumulo, andranno sommati ai massimali previsti dall’incentivo per l’occupazione stabile introdotto con la Legge di Bilancio 2018, attualmente rinnovati:

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La somma dei limiti indicati nelle due tabelle sopraindicate raggiunge così il tetto massimo di € 8.060,00 (come indicato di seguito). Naturalmente la possibilità di cumulare i benefici è limitata ai primi 12 mesi seguenti l’assunzione o la trasformazione.

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Condizioni di spettanza

Per la legittima fruizione della misura, oltre alla Regolarità Contributiva e la Dichiarazione Preventiva di Agevolazione, viene richiesto il rispetto dei vincoli previsti dai principi generali in caso di assunzioni incentivate (Decreto Legislativo n. 150 del 2015) indicate in elenco:

  • L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente
  • L’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza
  • L’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro
  • L’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume
  • In caso di somministrazione si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto
  • L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie

 

Viene richiesto inoltre il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro (Legge 296/2006)

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De Minimis e incremento occupazionale netto

La misura agevolativa è subordinata al rispetto delle norme sugli aiuti di Stato previste dal regolamento Europeo 1407/2013 (De Minimis). L’articolo n.3 del Regolamento 1407/2013 emanato dalla Commissione Europea stabilisce che, il tetto massimo di sgravi e sovvenzioni che un’impresa unica può ricevere da uno Stato membro non possano superare la somma di € 200.000,00 nell’arco di un triennio (tre esercizi finanziari). Precisando il concetto d’impresa unica, essa si identifica come l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

  1. Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.
  2. Un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa.
  3. Un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima.
  4. Un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Come stabilito dal decreto ANPAL possibile fruirne dell’incentivo in misura superiore al tetto imposto dal “De Minimis” nel caso l’assunzione realizzi un incremento occupazionale netto calcolato in unità di lavoro-anno (ULA).

Iter domanda

La possibilità per le aziende di beneficiare dell’incentivo occupazione Io Lavoro è subordinata ad uno specifico iter amministrativo attraverso il quale l’INPS certifica la presenza dei fondi necessari al finanziamento dell’assunzione.

In via preventiva il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo disponibile all’interno dell’applicazione “Portale Agevolazioni”, sul sito internet www.inps.it. All’interno della domanda bisognerà indicare:

  • Il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato.
  • La regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
  • L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
  • La misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio.
  • Se per l’assunzione intende fruire anche dell’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018.

Contestualmente, in presenza di capienza, l’istituto calcola l’importo spettante e provvede a dare comunicazione che i fondi sono stati prenotati in favore dell’azienda istante.

Nei 10 giorni di calendario successivi l’azienda ha l’obbligo (pena decadenza) di comunicare l’avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Nota: L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda anche per il medesimo soggetto.

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