| Redditi lavoro dipendente: | |
| Tipo di rapporto di lavoro dipendente: | |
| Redditi Pensione: | |
| Redditi assimilati lavoro dipendente: | |
| Giorni di detrazione lav.dip. e ass.: | |
| Giorni di detrazione pensione: | |
| Redditi detassati (Premi di risultato): |
| Grado Parentela | A Carico | Perc. Carico | Mesi a carico | Elimina familiare |
|---|
La Legge di Bilancio per il 2025 (n. 207/2024) introduce, attraverso i commi da 4 a 9 dell'articolo 1, delle misure fiscali vantaggiose per i lavoratori subordinati (come definiti dall'articolo 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), escludendo però i pensionati (indicati nella lettera a) del comma 2 dello stesso articolo del TUIR).
Il comma 4 stabilisce un beneficio economico extra, chiamato "Indennità aggiuntiva", che non viene considerato nel calcolo dell'IRPEF, destinato ai dipendenti con un reddito annuo lordo complessivo inferiore a 20.000 euro. L'ammontare di questo supporto finanziario è calcolato applicando una percentuale al reddito da lavoro dipendente del lavoratore, e questa percentuale varia in base all'entità del reddito stesso.
La percentuale individuata va applicata all'intero ammontare del reddito da lavoro dipendente, senza suddividerlo in scaglioni. Il comma 5 precisa che, unicamente per stabilire la percentuale da applicare, il reddito da lavoro dipendente deve essere considerato su base annua.
Il comma 6 prevede che, qualora il reddito totale sia superiore a 20.000 euro ma non ecceda i 40.000 euro, spetta una riduzione dell'imposta (detrazione), da calcolare in proporzione al periodo lavorativo. L'importo di questa detrazione varia in relazione all'ammontare del reddito complessivo del lavoratore. In dettaglio:
Il comma 7 stabilisce che sia l'indennità aggiuntiva che l'ulteriore detrazione verranno riconosciute automaticamente dai datori di lavoro (in qualità di sostituti d'imposta) al momento del pagamento dello stipendio, senza che il lavoratore debba presentare alcuna richiesta. Se in fase di conguaglio dovesse emergere che i benefici non spettavano, i datori di lavoro provvederanno a recuperare le somme erogate. Nel caso in cui l'importo da recuperare superi i sessanta euro, il recupero avverrà in dieci rate di pari importo, a partire dalla retribuzione successiva al conguaglio.
Il comma 8 prevede che i datori di lavoro possano compensare, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il credito che si genera per aver erogato l'indennità ai dipendenti.
Infine, il comma 9 chiarisce che, per determinare sia il reddito complessivo che il reddito da lavoro dipendente ai fini dell'indennità aggiuntiva (comma 4), sia il reddito complessivo ai fini della detrazione (comma 6), si deve tenere conto anche della quota esente dei redditi agevolati per i lavoratori che rientrano in Italia (docenti, ricercatori, impatriati), come previsto da specifiche normative (articolo 44 del decreto-legge n. 78/2010, articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 e articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023). La disposizione precisa inoltre che, per gli stessi fini, il reddito complessivo va considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze, come indicato nell'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Per i figli fiscalmente a carico viene stabilito che le detrazioni IRPEF spettano in relazione: