COPERTINA VIOLENZA

Assunzioni agevolate per donne vittime di violenza di genere

Al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di donne che hanno subito violenze di genere, il Legislatore della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 220 ha inteso tutelare tale categoria mediante l’introduzione di sgravi contributivi in caso di assunzione a tempo indeterminato nell’anno 2018. Il disposto normativo è stato recentemente adottato per mezzo del Decreto 11 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018.

In sostanza, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, nel periodo “1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018”, di donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all’articolo 5-bis del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, possono usufruire di uno sgravio contributivo fino ad un massimo di 350 euro su base mensile. Si attendono le istruzioni operative dell’INPS.

Violenza di genere

Ma prima di entrare nel dettaglio del Decreto 11 maggio 2018, è opportuno comprendere cosa s’intende per violenza di genere. Con tale termine si indicano tutte quelle condotte di aggressione nei confronti delle donne: dallo stalking fino alle percosse e maltrattamenti.

In particolare, si tratta di qualsiasi atto violento adoperato da una persone per il solo fatto di appartenere al gentil sesso. Rientra nella sfera della violenza di genere ogni forma di prepotenza, sia fisica che psicologica, effettuata nei confronti di una donna considerato che si tratta di persone ritenute più vulnerabili e quindi facilmente aggredibili.

Per venire incontro a queste persone, il Legislatore prevede una serie di norme volte a tutelare e favorire categorie di soggetti deboli.

Sgravi contributivi violenza di genere

In quest’ottica la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all’art. 1 co. 220 ha voluto facilitare l’inserimento delle donne vittime di violenza di genere nel mondo del lavoro, stabilendo con Decreto Interministeriale i criteri e le modalità delle assunzioni agevolate.

A distanza di circa sei mesi è giunto in Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 maggio 2018, il quale in attuazione al predetto articolato prevede che le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 sono esonerate dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino ad un importo massimo pari a 350 euro su base mensile.

L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018, ed ha una durata massima di 36 mesi. Quindi, nell’arco di un anno si avrà un risparmio contributivo per un massimo di 4.200 euro, che rapportato al triennio porta ad uno sgravio contributivo complessivo di 12.600 euro.

È inoltre necessario che la donna vittima di violenza di genere, sia inserita nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all’art. 5-bis del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013.

Modalità di agevolazione

Ai fini del buon andamento dell’ammissione al beneficio, è necessario che per ciascuna assunzione effettuata le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all’art. 5-bis del decreto – legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013.

È bene ricordare, infine, che le agevolazioni sono riconosciute dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali.