articolocontrolliadistanza

Controlli a distanza, i chiarimenti dell’Ispettorato

Alla luce delle modifiche normative di recente intervenute ad opera prima del Dlgs. 151/2015 poi del Dlgs. 185/2016, l’Ispettorato del Lavoro con la circolare n. 5/2018 ha inteso dare alcune indicazioni operative sull’installazione e l’utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.

La norma di riferimento è l’articolo 4 Legge n. 300/70 (cosiddetto Statuto dei lavoratori) che ha lo scopo primario di equilibrare da un lato l’interesse del datore di lavoro alla tutela del patrimonio aziendale e, dall’altro, salvaguardare la dignità e la riservatezza dei lavoratori. Prima di addentrarci nella circolare dell’Ispettorato è bene ricordare cosa dispone lo Statuto dei lavoratori. Il testo, nella sua versione aggiornata nel 2015 e nel 2016, consente l’utilizzo di impianti da cui derivi anche la possibilità di controllare a distanza i lavoratori, ma esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, oltre a sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale.

L’installazione è possibile solo previo accordo sindacale o, in mancanza, dietro autorizzazione dell’Ispettorato.

La Circolare apre chiarendo che all’interno dell’Ispettorato la valutazione delle ragioni giustificanti l’installazione può essere condotta dal personale ordinario o amministrativo (cosiddetta “Area di vigilanza ordinaria o sulle Politiche del Lavoro”), senza coinvolgere l’Area di vigilanza tecnica, necessaria solo in casi eccezionali che richiedono valutazioni particolarmente complesse. Non a caso l’oggetto dell’attività dell’Ispettorato, chiarisce la circolare: “Va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento”. Tra le strumentazioni che potrebbero ingenerare un controllo sui dipendenti si segnalano i sistemi di videosorveglianza. Ad essi la Circolare dedica un approfondimento laddove precisa che, nella richiesta di autorizzazione: “Non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare”. Ciò in ragione del fatto che post autorizzazione gli ambienti di lavoro possono subire delle modifiche, rendendo quindi superfluo presentare all’Ispettorato una planimetria analitica che a distanza di tempo potrebbe non essere più conforme alla realtà.

Da ultimo, la Circolare, con riguardo ai casi in cui la ragione giustificatrice dell’installazione sia la tutela del patrimonio aziendale, ribadisce quanto già affermato nella nota n. 299 del 28 novembre 2017. Nello specifico, i dispositivi di controllo collegati ad impianti antifurto (come tali in funzione solo quando in azienda non sono presenti lavoratori), non sono soggetti ad alcuna valutazione da parte dell’Ispettorato sulla sussistenza o meno delle finalità di tutela del patrimonio aziendale. Si ricorda quanto affermato nella nota n. 299: “Qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianti di allarme inserito non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento”.