Decontribuzione premi di risultato

Quadro normativo

L’articolo 55 del decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 (G. U. 24/4/2017 n. 95, S.O.) convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato il comma 189 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilendo quanto segue:

 «189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.».

2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

Chiarimenti operativi (Circolare INPS n. 104/2018 e Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018)

La circolare Inps n. 104 del 18/10/2018 fornisce importanti istruzioni operative sulla applicazione della norma. In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti:

  • L’agevolazione contributiva opera per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
  • Tale disposizione opera per i premi e per le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017, nonché, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E del 29/03/2018, anche i contratti stipulati prima del 24 aprile 2017, se successivamente modificati o integrati per introdurre forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, rientrano nel nuovo regime agevolativo, purché vengano nuovamente depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro;
  • Riduzione contributiva c/azienda di venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS e l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
  • L’agevolazione contributiva è cumulabile con altri benefici contributivi e ha la priorità su quest’ultimi;
  • Il premio agevolabile non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici e non va computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo previsto dalla legge 335/95;
  • L’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale per soggetto, di conseguenza il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio;
  • Per l’applicazione dell’agevolazione da parte dei lavoratori somministrati occorre far riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce;
  • Sono state introdotte nuove modalità di denuncia Uniemens (da novembre 2018).

La circolare Inps prende spunto dalla precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/03/2018 recante disposizioni in tema di premi di risultato e welfare aziendale con le modifiche introdotte dal Decreto-legge 24 aprile 2017 n.50.

L’Agenzia delle Entrate nel richiamare le modifiche introdotte ai commi 1 e 2 dell’articolo 55 del decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 afferma che i premi di risultato sono agevolabili fiscalmente nell’importo massimo lordo di euro 3.000 anche se corrisposti da aziende che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro indipendentemente dalla data di stipula dei contratti aziendali o territoriali. Afferma, inoltre, che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro continua ad essere incentivata mediante una riduzione contributiva di venti punti percentuali sulla contribuzione a carico azienda e all’azzeramento della contribuzione a carico dei lavoratori su un importo di premio massimo agevolabile pari a 800 euro, estendendo il beneficio anche da parte delle aziende che erogano importi più modesti. Il chiarimento dell’Agenzia evidenzia come la popolazione dei lavoratori rimane pressoché invariata, mentre si estende ai datori di lavoro la possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi.

Premi convertiti in welfare

Occorre fare una precisazione importante nel caso in cui con l’erogazione del premio di risultato viene data la possibilità di convertire tutto o una parte del premio, fino al massimo consentito di 3000, in forme di welfare. In questa casistica occorre rilevare che, nel caso in cui il dipendente decida di convertire l’importo massimo agevolabile (3000 euro) in forme di welfare, sull’eventuale residuo da riconoscere in forma monetaria soggetto a tassazione ordinaria non sarà soggetta all’agevolazione contributiva prevista dalla norma. Medesime considerazioni ma fino al rispetto dei limiti vanno effettuate anche nel caso in cui venga convertita una somma inferiore a 3000.

Di seguito alcuni esempi:

Caso 1

Erogazione di un premio di risultato pari a 4500 euro

Il dipendente decide di convertire 3000 euro in forme di welfare

Sui restanti 1500 euro sarà applicata la contribuzione ordinaria e la tassazione ordinaria con gli scaglioni IRPEF.

Caso 2

Erogazione di un premio di risultato pari a 4500 euro

Il dipendente decide di convertire 2400 euro in forme di welfare

I restanti 2100 euro verranno così suddivisi:

  • 600 euro soggetti a decontribuzione e tassazione sostitutiva del 5%;
  • 1500 euro soggetti a contribuzione ordinaria e la tassazione ordinaria con gli scaglioni IRPEF.

Caso 3

Erogazione di un premio di risultato pari a 4500 euro

Il dipendente decide di convertire 2000 euro in forme di welfare

I restanti 2500 euro verranno così suddivisi:

  • 1000 euro soggetti a decontribuzione fino ad un massimo di 800 euro e tassazione sostitutiva del 5%;
  • 1500 euro soggetti a contribuzione ordinaria e la tassazione ordinaria con gli scaglioni IRPEF.

Tabella riepilogativa casi di esempio

Importo del premioImporto convertito in welfareResto monetizzatoTrattamento contributivo e fiscale
€4.500€3.000€1.500Assoggettato a contribuzione e tassazione ordinarie.
€4.500€2.400€2.100€600 sono decontribuiti e tassati con imposta sostitutiva del 5%. I restanti €1.500 sono soggetti a contribuzione e tassazione ordinarie.
€4.500€2.000€2.500€1.000 sono tassati con imposta sostitutiva del 5% di cui solo €800 sono decontribuiti. I restanti €1.500 sono soggetti a contribuzione e tassazione ordinarie.

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