La scadenza riguarda i contributi IVS eccedente il minimale pari, per l’anno 2018, a 15.710 euro
Gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alla gestione INPS, sono tenuti a versare i contributi previdenziali Ivs (Invalidità vecchiaia superstiti) all’Istituto come previsto dall’art. 59, co. 15 della L. 449/1997, successivamente rivisitato dall’art. 24 della “Manovra Salva-Italia” (D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011). In quest’ultima normativa il Legislatore ha stabilito un graduale aumento delle aliquote contributive pensionistiche dovute sul minimale di reddito, che ha portato – a regime – il carico previdenziale al 24% nel 2018.
Al riguardo si ricorda che le predette figure professionali sono caratterizzate – talvolta – da un doppio adempimento contributivo. Infatti, qualora l’artigiano o il commerciante abbia prodotto un reddito superiore al minimale imponibile INPS, pari per l’anno 2018 a 15.710 euro, oltre ai contributi fissi da versare trimestralmente, occorre corrispondere all’Istituto anche i contributi Ivs per la parte che eccede la predetta soglia reddituale. In quest’ultimo caso, i contributi Ivs seguono l’iter previsto per il pagamento dell’Irpef, ossia con il meccanismo di saldo e acconti.
Ora, in considerazione del fatto che i contributi previdenziali – così come le imposte – vanno versati in anticipo, e quindi sul presunto che si pensa di realizzare nell’anno d’imposta: entro il 2 luglio 2018 (20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%) doveva essere effettuato il saldo 2017 ed il primo acconto 2018, entro il 30 novembre 2018 deve essere corrisposto il secondo acconto e, infine, entro il 16 giugno dell’anno successivo (salvo proroghe) l’anno contributivo si chiude con il saldo 2018. Data la particolarità del meccanismo di versamento anticipato è possibile adottare due metodi di calcolo differenti: quello storico, che si ha quando il contribuente versa l’importo contributivo sul reddito prodotto lo scorso anno e quello previsionale, che risulta estremamente utile laddove il contribuente presume di conseguire un reddito nel 2018 parecchio inferiore a quanto prodotto nel 2017 e quindi versa un acconto più basso rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.
Dunque,le aliquote da utilizzare per il calcolo degli acconti contributivi sono quelli previste per l’anno 2018 (cfr. INPS, Circolare n. 27 del 12.02.2018) pari: al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09% istituita dall’art. 5 del D.Lgs. 207/1996). Resta ferma – anche per quest’anno – la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Ipotizziamo che un artigiano iscritto alla gestione INPS, con età anagrafica di 28 anni, suppone di conseguire per l’anno 2018 un reddito imponibile ai fini previdenziali di 20.000 euro. In tal caso, siccome l’importo è superiore all’imponibile minimo INPS di 15.710 euro, dovrà versare: sia il minimo contributivo IVS, pari a € 3.777.84 euro, in quattro rate (16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019), sia il contributo IVS sul reddito eccedente il minimale, la cui base imponibile è di 4.290 euro (20.000 euro – 15.710 euro). Quindi, i contributi IVS dovuti sulla parte eccedente il minimale, per l’anno 2018, sono pari a 1.029,60 euro (4.290 * 24%). Pertanto, gli acconti e saldo 2018 devono essere così versati: primo acconto 2018 entro il 2 luglio 2018 (20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%), pari a 411,84 euro (40%); secondo acconto 2018 entro il 30 novembre 2018, pari a 617,76 euro (60%), mentre il saldo 2018, che può essere a credito o a debito in funzione del reddito effettivamente prodotto nel 2018, dovrà essere ottemperato entro il 16 giugno 2019 (salvo eventuali proroghe).
Nel caso di specie, in occasione del secondo acconto contributivo il mod. F24 deve essere così compilato: codice sede:codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;causale contributo: “AP”; codice Inps:il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall’INPS con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);periodo di riferimento “da”:012018;periodo di riferimento “a“:122018;importi a debito versati: 617,76.
Infine, si rammenta che per i redditi superiori a € 46.630,00 annui si applica l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della L. 438/1992.