Solidarietà nella responsabilità anche nel contratto di subfornitura. A dirlo la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre scorso con cui si è affermato che il regime di responsabilità solidale in materia di appalti è da ritenersi esteso anche ai dipendenti del subfornitore. Una decisione importante che ha richiesto l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro, il quale con circolare n. 6 del 2018 ha voluto chiarire la portata e le conseguenze della sentenza della Corte.
Innanzitutto un passo indietro. L’articolo 29 comma 2 allocato nel Dlgs. 276/2003 (cosiddetta “Legge Biagi”) prevede che il committente sia obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori dipendenti di quest’ultimo le retribuzioni (compreso il Tfr) oltre a contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al periodo di esecuzione dell’appalto. Sempre l’art. 29 estende la responsabilità solidale alla forza lavoro del subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Per la Corte Costituzionale l’articolo 29 ha l’obiettivo di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale” perciò non si giustifica, a parere della Consulta, una “esclusione della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore ”. Esclusione che si porrebbe peraltro in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). Non solo, la Corte ha chiarito che le tutele ex articolo 29 sarebbero ancor più necessarie e imprescindibili nel contratto di subfornitura che in quello di appalto, in ragione della “strutturale debolezza del datore di lavoro”.
Le stesse esigenze di tutela dei dipendenti del subfornitore, come ha avuto modo di ricordare la circolare in parola, sono venute alla luce anche nell’ambito dei rapporti tra consorzi e società consorziate perché anche in tal caso, afferma l’Ispettorato, “ viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa ”.
Come ha avuto modo di sottolineare l’Ispettorato, già il Ministero del Lavoro (con nota n. 5508 del 19 marzo 2012) si era soffermato sul campo di applicazione dell’articolo 29 “manifestando l’opinione di una possibile estensione del regime della solidarietà al contratto di subfornitura sul presupposto della sussistenza di un controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente ”.