Niente deroghe per i camerieri e il personale di servizio assunti come lavoratori intermittenti nelle imprese artigiane alimentari che non rientrano nel settore dei pubblici esercizi. Questo, in sintesi, il parere del Ministero del Lavoro espresso nell’interpello numero 1 del 2018, avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Rispondendo all’interpello, il dicastero ha chiarito che le attività di ristorazione senza somministrazione (come ad esempio pizzerie al taglio e rosticcerie) non comprese nell’alveo dei pubblici esercizi, esulano dalla definizione contenuta al punto 5 della tabella allegata al Regio decreto numero 2657/1923.
Il parere del Ministero ha un duplice effetto. Da un lato, si esclude che per le imprese artigiane alimentari possa operare la deroga prevista dall’articolo 13, comma 3 del Dlgs. 81/15. In poche parole, per i settori del turismo, dello spettacolo e appunto dei pubblici esercizi non opera il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, inteso quale limite quantitativo per il ricorso al job on call.
In secondo luogo, come noto, il lavoro intermittente è ammesso, indipendentemente dall’età anagrafica (cosiddetto requisito soggettivo), per tutta una serie di esigenze individuate dai contratti collettivi (anche aziendali). In mancanza di accordo collettivo, specifica la legge, i casi di utilizzo sono individuati con decreto ministeriale. Il decreto in questione è del 23 ottobre 2004 e rinvia appunto alla tabella allegata al Regio decreto numero 2657/1923 che contiene, tra le altre cose, al punto 5 il riferimento ai: “camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere”. In definitiva, escludere gli occupati presso imprese artigiane alimentari dalla definizione contenuta nel Regio decreto comporta necessariamente, per il datore di lavoro, la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente solo qualora il soggetto rispetti i seguenti requisiti:
- meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno) o, in alternativa, con più di 55 anni;
- in alternativa, con soggetti di qualsiasi età ma solo qualora il contratto collettivo o quello aziendale disciplini la possibilità di svolgere le prestazioni in regime di job on call in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.