Dall’8 giugno scorso è possibile verificare sul sito Anpal se un determinato soggetto rientra nella definizione di “lavoratore svantaggiato” ai sensi della normativa europea, condizione essenziale per usufruire di una serie di agevolazioni contributive.
Il Regolamento UE n. 651/2014 all’articolo 2 n. 4 declina una serie di condizioni al verificarsi delle quali il lavoratore può ritenersi “svantaggiato”. Tra queste, alla lettera a), c’è l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Sul punto è intervenuto il Ministero del Lavoro con Decreto del 17 ottobre 2017, il quale ha chiarito che possono ricomprendersi nella definizione di cui alla lettera a) coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- Negli ultimi sei mesi non sono stati parte di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
- Negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata da cui sia derivato un reddito annuo di importo pari o inferiore alla soglia per cui non scatta imposizione Irpef per effetto delle detrazioni fiscali (8.000 euro per i rapporti di co.co.co o 4.800 euro per i lavoratori autonomi).
L’assenza di un impiego da almeno sei mesi è condizione essenziale per fruire dell’incentivo riconosciuto dalla L. 205/2017 ai datori che assumono a tempo indeterminato lavoratori con 35 o più anni di età, nelle sole Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (c.d. bonus Sud). L’agevolazione consiste nell’esonero totale dei contributi Inps carico azienda per 12 mesi, con un tetto annuo di euro 8.060.
Non solo, il requisito in parola è richiesto anche per godere dell’incentivo riconosciuto dalla L. 92/2012 ai datori di lavoro che assumono (o trasformano) a tempo indeterminato o a termine:
- Donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate;
- Donne di qualsiasi età ovunque residenti ma occupate in una professione o settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Il beneficio consiste nella riduzione del 50% dei contributi conto azienda (oltre ai premi Inail) per un periodo di 18 mesi (in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato) o 12 mesi (a fronte di un rapporto a termine).
All’applicativo Anpal possono accedere (previa registrazione) Centri per l’Impiego, operatori iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro, soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, nonché i cittadini stessi. Una volta accreditatosi l’utente potrà inserire il codice fiscale del lavoratore e ottenere una risposta in merito alla sussistenza o meno del requisito della mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
La nuova funzionalità, che non sostituisce il servizio messo a disposizione dall’Inps per l’incentivo strutturale assunzione giovani, utilizza il database delle comunicazioni obbligatorie trasmesse dai Centri per l’Impiego con la conseguenza che non contiene i dati relativi alle assunzioni effettuate prima del 2008 (anno di esordio delle comunicazioni telematiche), né quelli afferenti i rapporti di lavoro autonomo.