Mensilizzazione delle assenze

Alla fine del periodo mensile la retribuzione  dovuta viene determinata ad ore oppure in misura fissa. Nella prima modalità la retribuzione mensile viene determinata moltiplicandola paga oraria per il numero delle ore lavorate o comunque retribuite; nella seconda modalità, invece, la retribuzione mensile non viene determinata ma è costituita da un importo fisso mensile che prescinde dal numero delle ore lavorabili o effettivamente lavorate nel singolo periodo.

Il sistema di paga mensilizzato, ormai di uso frequente anche al personale operaio, rende necessario stabilire i divisori (coefficienti) da utilizzare per determinare la paga oraria e giornaliera. Le quote giornaliere e orarie sono determinate grazie ai divisori convenzionali stabiliti dai contratti collettivi (esempio 173 per le quote orarie e 26 per le quote giornaliere) e utilizzati per determinare la retribuzione delle assenze o di altre trattenute.

Proprio sulle assenze nel sistema di paga mensilizzato il divisore è un elemento determinante, determina la corretta retribuzione da trattenere ed eventualmente da integrare. Il divisore previsto dal CCNL si tratta di un valore convenzionale non necessariamente efficace in tutti i case per determinare una corretta retribuzione delle assenze. Facciamo degli esempi:

Caso 1
CCNL Terziario
Livello 3
Tipo paga: mensilizzato a giorni
Divisore giornaliero CCNL: 26
Full time – 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni
Mese di ottobre 2014
Assenza per malattia dal 6 al 24
Retribuzione mensile: 1694,84
Retribuzione giornaliera: 1694,84/26=65,1862

Caso1

La voce di “Assenza MA” è stata determinata conteggiando le quantità di assenza comprese nel periodo di malattia considerando anche il sabato anche se lo stesso non è un giorno lavorativo. Ciò viene giustificato dal fatto che il divisore 26 stabilito dal CCNL è determinato considerando 6 giorni settimanali.

Caso 2

Applicando lo stesso criterio visto nel “Caso 1” in caso di assenza per malattia che copra tutto il mese

Caso2

 

Quando l’assenza copre tutto il mese la stessa viene ricondotta a mese considerato che nel mese in esame ci sono 23 giorni lavorativi, 27 se consideriamo anche i sabati

 

Caso 3

Sempre considerando i parametri già descritti nel “Caso 1”, vediamo come comportarci nel caso in cui la malattia va dal 01 al 30, in pratica dei 23 giorni lavorativi ce ne è uno lavorato dal dipendente.

Applicando le regole viste in precedenza (conteggiando tutte le giornate comprensive del sabato) ci troveremmo davanti ad un elaborato identico al “Caso 2”, in pratica pur lavorando un solo giorno al dipendente non gli viene garantita la retribuzione relativamente al giorno di effettiva presenza.

Un metodo per risolvere il problema consisterebbe nel determinare un coefficiente da applicare alla quantità di assenza da trattenete e da integrare.

26(giorni di assenza)/27(giorni lavorabili) = 0,96296

26*0.96296=25,03696

Caso3

 

Un altro metodo, che a mio avviso è quello più efficace, consiste nell’applicare i divisori variabili mensili in caso di assenza. Con questo sistema viene ricondotta a mese l’assenza in tutti i casi non determinando nessun coefficiente.

1694,84(Retribuzione mensile)/23(Giorni lavorabili)=73,6887

Nel “Caso 1” avremmo avuto

Caso1n

 

Nel “Caso 2” avremmo avuto

Caso2n

 

Nel “Caso 3” avremmo avuto

Caso3n

Come l’assenza anche l’integrazione viene determinata applicando lo stesso criterio.

Ricordo che nel sistema di paga mensilizzato la retribuzione mensile non viene determinata ma è la base di partenza, pertanto non è il quantitativo a dover subire decurtazioni.

21 commenti a “Mensilizzazione delle assenze”
  1. Buongiorno
    purtroppo non si leggono più nell’articolo i “casi” ovvero gli esempi
    Potrebbe reinserirli?
    Grazie

  2. Gent.le dott morra potrebbe fare un esempio di una malattia insorta dal mart al sabato per un operaio mensiluzzato a 22 giorni? La ringrazio.

    1. Salve,
      riprendendo l’esempio dell’articolo, stesso periodo con integrazione malattia al 100% avremo:

      Voce QUANTITA TARIFFA TRATTENUTE COMPETENZA
      Assenza MA 5 65,1862 325,93
      Malattia INPS 50%: 2 32,9552 65,91
      Interaz.malattia 260,02
      Lordizzazione INPS 6,91

      Utilizzando invece il divisore variabile del mese

      Voce QUANTITA TARIFFA TRATTENUTE COMPETENZA
      Assenza MA 4 73,6887 294,75
      Malattia INPS 50%: 2 32,9552 65,91
      Interaz.malattia 228,84
      Lordizzazione INPS 6,91

      Cordiali saluti

      1. la ringrazio.
        Quindi una elaborazione del primo tipo, più svantaggiosa per il lavoratore, si deve considerare scorretta? contestabile dal lavoratore?

        La ringrazio di nuovo.

        1. mi scusi, mi sono espressa male!
          Il risultato è lo stesso nei due esempi da lei proposti.

          Volevo capire se l’integrazione c/ditta deve essere prevista anche per la giornata del sabato, non lavorato, dato che, se il divisore 26 è determinato considerando 6 giorni settimanali, il divisore 22, non dovrebbe considerare anche il sabato… grazie.

          1. Confermo che l’integrazione deve essere prevista anche per il sabato considerato che il divisore è 26

            Cordiali saluti

        2. Dal mio punto di vista si, considero scorretta tale modalità ma non ritengo sia un elemento che può generare una contestazione.

          Cordiali saluti

  3. Buongiorno, avrei un importante quesito da rivolgervi:

    lavoro come impiegato (livello 5 CCNL Logistica trasporti Confetra) con un contratto di 39 ore (8 dal lunedì al giovedì e 7 il venerdì) settimanali presso un Centro di Distribuzione, e periodicamente nella piattaforma si alternano fornitori differenti (cooperative etc) che ogni volta modificano la busta paga. L’ultima è una mensilizzata a 168 ore.
    Nel mese di aprile ho effettuato 159 ore effettive di lavoro fino al 26, di cui 18 di straordinario, mentre nelle giornate del 29 e 30 ho usufruito dei primi due giorni di paternità obbligatoria.
    Ricevendo la busta paga mi sono reso conto che nella stessa sono state pagate soltanto 3 ore di straordinario, al che ho chiesto delucidazioni alla segretaria che mi ha spiegato (ammettendo che secondo lei si tratta di un metodo errato) il modo in cui il consulente del lavoro le ha detto che ha colcolato lo straordinario.

    In pratica ha diviso 39 (ore settimali da contratto) per 5 (giornate lavorative settimanali) , ottendendo così un coefficente di 7,8.
    Questo coefficente lo ha moltiplicato per 20, cioè le giornate in cui effettivamente ho lavorato ad aprile, escludendo quindi, oltre alle festività di pasquetta e del 25 aprile, anche i due giorni di paternità obbligatoria. Il prodotto così ottenuto è 7,8*20=156
    Dopodichè ha semplicemente sottratto dalle mie 159 ore effettive 156, ottenendo il risultato di 3.
    Così facendo però ha “cancellato” le restanti 15 ore di straordinario che ho sostenuto effettivamente.
    Ora, vorrei ricevere conforto rispetto al fatto che questa pratica sia assolutamente sbagliata, anche perchè mi pare di capire che qualora questo metodo passasse, nelle buste paghe future se dovessi prendere giornate di ferie o di malattia perderei le ore di straordinario effettuate che andrebbero a coprire queste giornate.
    Aggiungo che non esistono accordi interni che prevedono compensazioni in tal senso. Vorrei capire quindi se esistono i presupposti per contestare la busta paga davanti all’uffcio vertenze qualora non dovesse essermi riconosciuto quanto mi spetta.

    grazie,

    Dario.

    1. Gentilissimo,
      il suo caso è alquanto strano, in quanto o ci troviamo dinanzi ad un sistema di calcolo della retribuzione su base oraria oppure le 18 ore non sono state considerate come lavoro straordinario. In ogni caso per contestare ciò che le è stato fornito come spiegazione deve avere il cartellino che rileva la presenza a lavoro con l’indicazione delle ore effettuate oltre l’orario normale di lavoro.

      Cordiali saluti

  4. Buongiorno, per cortesia potrebbe farmi un esempio di busta paga mensilizzata ad ore con i seguenti dati:
    CCNL Metalmeccanico Industria, periodo di assenza per congedo parentale dal 01.06.2019 al 30.06.2019.
    Preciso che per busta paga mensilizzata ad ore intendo che nella parte alta della busta paga dove vengono esposti gli elementi contrattuali la retribuzione è mensilizzata, nel corpo della busta paga i conteggi vengono esposti ad ore. Grazie mille. Distinti saluti.

    1. Buongiorno,
      nel caso che ha esposto nulla cambia dal punto di vista retributivo considerato che l’assenza copre tutto il mese. Di conseguenza mi aspetto sul cedolino una voce di retribuzione pari a 173 ore (parametro contrattuale) in competenza, una voce di assenza per congedo parentale pari a 173 ore ed una voce di congedo parentale Inps corrispondente alla quantità di congedo a carico dell’istituto anticipata dal datore di lavoro.

      Cordiali saluti

  5. Siamo passati da un cntr.multiservizi a ore ad un cntr.logistica mensillizzato e non riesco a capire se la busta paga è giusta.Come faccio a controllarla?Grazie.

    1. Salve,
      comprendo le difficoltà e auspico che veniate supportati da una guida alla lettura della nuova modalità utilizzata nel prospetto paga, in ogni caso tenga conto che che utilizza il sistema della mensilizzazione si avvale dei divisori, orari o giornalieri, stabiliti dal ccnl. Di conseguenza per stabilire la quantità corretta erogata deve fare riferimento al divisore utilizzato che nel suo caso deve essere 168 ore.

      Cordiali saluti

  6. Buonasera, vorrei sapere se con il ccnl commercio si viene pagati con la retribuzione mensilizzata ogni mese sempre per 26 giorni o, come alternativa, 168 ore.
    Il valore della retribuzione lorda è sempre lo stesso sia nel caso in cui il mese sia di 30 oppure di 31 giorni. Rimane la stessa retribuzione lorda anche nel caso in cui io lavori per 27 oppure per 26 giorni mensili.
    Essendo un lavoro stagionale che svolgo da maggio a settembre (nel 2020, causa covid, solo da giugno) succede che, avendo il giorno di riposo fisso (martedì) ci siano dei mesi in cui lavoro 25 , 26 o anche 27 giorni. Inoltre, lavorando ogni sabato e domenica 8 ore al giorno, se ci sono dei mesi in cui ci sono 5 sabati e 5 domeniche (proprio come agosto 2020), aumenta il numero delle ore lavorate, ma nella busta paga il lordo viene sempre calcolato sulle 168 ore.

    1. Confermo che sia che venga utilizzato il divisore giornaliero o orario la retribuzione lorda non cambia.
      Le ore prestate in più verranno retribuite come retribuzione straordinaria come previsto dal ccnl.
      Cordiali saluti

      1. Buonasera, io ho ricevuto il pagamento di ore straordinarie solo quando ho lavorato per 41 oppure 42 ore a settimana.
        Non riesco a capire che fine facciano le ore mensili lavorate successive alle 168 mensili oppure il 27esimo giorno lavorato mensilmente, visto che non ne trovo traccia nelle buste paga.

        1. Salve,
          ipotizzando che Lei abbia un contratto di 40 ore settimanali è corretto che vengano retribuite come ore di straordinario le ore che eccedono tale orario. Il parametro di 168 ore non va confrontato con le ore lavorabili del mese, am per i dipendenti mensilizzati viene utilizzato esclusivamente per la corretta quadratura delle assenze.
          Cordiali saluti

          1. Ho capito, ma mi ha dato un po’ di “fastidio” il fatto di aver preso,a luglio, la stessa retribuzione lorda di un collega che, essendo di riposo il mercoledì, ha lavorato 26 giorni al posto dei miei 27 giorni lavorati e soprattutto alla luce del fatto che, essendo un lavoro stagionale estivo, non c’è compensazione con il mese corto di febbraio.
            Cordiali saluti

  7. Gent.le Dott. Morra,
    di seguito le espongo un caso di malattia a cavaliere del 3^ anno successivo alla data di insorgenza, per il quale, avendo superato il lavoratore il periodo di comporto, e il datore, non provvedendo al licenziamento, mi chiedo come ci si debba comportare e quali tutele avrebbe nel 3^ anno il lavoratore.
    Questo è il caso di specie:
    il lavoratore cessa di essere indennizzato dall’Inps in data 30/06/2021, per esaurimento 180 giorni del 2^ anno successivo all’insorgenza, e in data 07/12/2021, avrebbe raggiunto il periodo di comporto, per una malattia iniziata il 07/12/2020.
    Dato che il periodo di comporto sarebbe cessato dal 08/12/2021, il lavoratore potrebbe riprendere il lavoro (fruendo delle ferie e permessi maturati), quindi sostanzialmente avrà un mese di retribuzione, non ci sarà sospensione ne licenziamento. Da gennaio 2022, se dovesse riprendere la malattia, come si deve comportare la ditta? Può anticipare ancora l’indennità per conto dell’inps, pur avendo superato il periodo di comporto o il lavoratore dovrà fare richiesta direttamente all’inps? E soprattuto l’inps, riprenderà ad erogare l’indennità, per altri 180 giorni, nell’ anno successivo al secondo, senza decurtazioni? Mi pare di aver capito che sarebbe necessaria la ripresa dell’attività lavorativa. (La fruizione di ferie si può considerare ripresa?) La ringrazio e la saluto

    1. Gentilissimo/a

      La fattispecie indicata viene regolamentata dalla Circolare Inps 145/1993 la quale che disposto che quando nell’anno di insorgenza dell’evento il massimo assistibile annuo sia stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell’indennità, al 1° gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico, ma subordinato alla permanenza del rapporto, con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico del datore di lavoro ( Circolare 144/1988).

      Da quanto indicato quindi il lavoratore dal primo gennaio potrà beneficiare dell’indennità per altri 180 giorni, ma in assenza di sospensioni del rapporto di lavoro ( per aspettativa ad esempio). Il riferimento agli oneri retributivi limitati lasciano intendere che quindi possano essere fruiti giorni ferie, permessi o ex festività.

      Il pagamento potrà avvenire con anticipo da parte del datore di lavoro, come di consueto per l’azienda.
      Cordiali saluti

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