Luce verde per il distacco dell’apprendista. E’ quanto emerge dalla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ITL) del 12 gennaio scorso.
Rispondendo a una richiesta avanzata da una sede territoriale, l’Ispettorato ha chiarito che non si ravvisano ostacoli alla collocazione in distacco del dipendente assunto in regime di apprendistato, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo n. 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi): nello specifico la necessaria sussistenza dell’interesse del distaccante a che il lavoratore svolga temporaneamente la propria attività presso un terzo.
Non solo, l’ITL precisa che il piano formativo individuale deve espressamente prevedere la possibilità di collocare in distacco l’apprendista, oltre alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro. Su quest’ultimo aspetto la nota precisa innanzitutto che l’obbligo di formare l’apprendista rimane in capo al datore di lavoro distaccante. Inoltre, prosegue l’Ispettorato, al tutor non si chiede un impegno ulteriore, per il solo fatto che l’apprendista è distaccato, bensì, precisa la nota, un controllo sulla regolarità e la qualità della formazione svolta dall’interessato. A sostegno di questa tesi, l’ITL richiama una circolare del Ministero del Lavoro (n. 40/2004) in cui si chiarisce, sia pure con riferimento alla formazione “a distanza” ma la nota ritiene che lo stesso concetto possa essere esteso al tutoraggio, che, qualora in azienda sia presente un numero idoneo di lavoratori specializzati, non è richiesto che questi svolgano la propria attività nella stessa unità produttiva in cui operano gli apprendisti.
Al di là delle particolarità richiamate dalla nota, rimangono validi per gli apprendisti i paletti introdotti dalla normativa per il distacco di lavoratori già qualificati. In particolare merita attenzione il regime sanzionatorio, laddove si prevede (articolo 30 comma 4-bis, Dlgs. 276/2003) che qualora il distacco sia realizzato in difetto dell’interesse del distaccante e della temporaneità, il lavoratore possa chiedere con ricorso giudiziale, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In questo caso la decorrenza del nuovo rapporto coinciderà con il momento iniziale del distacco, o da quando i requisiti essenziali sono venuti meno.