image_assricoll

Assegno di ricollocazione per lavoratori in CIGS: via libera alle prenotazioni

Dal 24 luglio scorso i lavoratori in CIGS potranno richiedere online l’assegno di ricollocazione. A comunicarlo la nota ANPAL n. 9352 del 23 luglio.

Si ricorda che la recente Manovra (art. 1 comma 136 L. 205/2017), con lo scopo di limitare i licenziamenti all’esito delle procedure di Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, ha introdotto la possibilità che la procedura di consultazione sindacale possa concludersi con un “accordo di ricollocazione” che individui gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio esubero. I lavoratori coinvolti potranno richiedere l’erogazione anticipata (in costanza di CIGS) dell’assegno di ricollocazione, al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un’altra occupazione.

La domanda dev’essere presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione. Per farlo, precisa la nota, è sufficiente accedere all’indirizzo http://adrcigs.anpal.gov.it previa registrazione sul portale ANPAL. Alla conferma dell’operazione l’applicativo fornirà il numero di prenotazione dell’assegno.

Il datore di lavoro come già indicato da ANPAL (nota n. 7185 del 11 giugno 2018) deve inviare a quest’ultima l’accordo di ricollocazione entro 7 giorni dalla stipula, oltre a un prospetto Excel con i dati dei soggetti coinvolti dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale.

Scaduti i 30 giorni, il sistema effettuerà delle verifiche automatiche sulla presenza dei seguenti dati:

  • Accordo di ricollocazione;
  • Dati relativi alla domanda di CIGS pervenuti al Ministero del Lavoro.

Qualora le verifiche diano esito positivo sarà data comunicazione all’interessato che a quel punto potrà scegliere il soggetto da cui farsi assistere nel percorso di ricollocazione.

Da sottolineare che la stessa Manovra 2018 ha previsto, per i datori che assumono lavoratori parte di un programma di ricollocazione, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali carico azienda nel limite massimo di 4.030 euro annui. Lo sgravio (che non si estende a premi e contributi INAIL) è riconosciuto per una durata non a:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzione con contratto a termine. Qualora lo stesso venga trasformato a tempo indeterminato l’esonero spetta per altri 6 mesi.

In questi casi, il lavoratore ha diritto a:

  • un contributo mensile pari al 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto;
  • esenzione IRPEF per le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale ordinario.