L’Inps torna ad occuparsi del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti. Lo fa con il messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018. L’Istituto si è preoccupato di fornire alcune indicazioni operative, soprattutto in considerazione delle novità intervenute da inizio anno. Si ricorda infatti che per effetto della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Manovra 2017), articolo 1 comma 354, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore è aumentato, per l’anno 2018, a quattro giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, in caso di adozione / affidamento nazionale o internazionale.
Sempre per effetto della Legge n. 232/2016 per il corrente anno è ripristinato l’istituto del congedo facoltativo, pari ad un giorno da fruirsi entro la medesima scadenza temporale di quello obbligatorio, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.
L’Inps, con il messaggio in parola, ha chiarito che per fruire del congedo le modalità di presentazione della domanda sono quelle già chiarite con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Nello specifico, sono tenuti a presentare richiesta all’Inps solo quei lavoratori per i quali l’indennità viene pagata direttamente dall’Istituto. Negli altri casi, il trattamento economico (pari al 100% della retribuzione) è anticipato dal datore di lavoro in busta paga e recuperato successivamente con i contributi Inps a debito, mediante flusso Uniemens. In questo caso, il padre deve comunicare in forma scritta al proprio datore le date in cui intende fruire del congedo, con almeno 15 giorni di preavviso.
L’ente di previdenza ha poi chiarito che per le nascite / adozioni / affidamenti avvenuti nel 2017, ma fruiti nell’anno successivo, valgono le regole previgenti. Ne consegue che in questi casi il padre avrà diritto a due soli giorni di congedo obbligatorio, in luogo dei quattro previsti per il 2018.