Tris d’incentivi per il rilancio dell’occupazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30/12/2020 è stata varata la Legge 30/12/2020 n.178 (Legge di Stabilità 2021).  Il legislatore, come già accaduto in passato, è intervento al fine di adottare provvedimenti orientati al rilancio occupazionale riconoscendo ai datori di lavoro che assumono stabilmente (o trasformano rapporti di lavoro) alcuni incentivi sotto forma di riduzione del costo contributivo.  La legge in commento prevede in particolare tre misure, le quali si affiancano a quelle già presenti all’interno del mercato del lavoro nazionale; si tratta rispettivamente del beneficio per assunzioni nel il biennio 2021-2022, dell’incremento dei benefici previsti per le donne di cui la Legge 92/2012 (Fornero) e dell’estensione del bonus SUD fino al 31/12/2029.

 

Esonero per assunzioni e trasformazioni biennio 2021 2022

I commi da 10 a 15 della Legge 178/2020 prevedono la ridefinizione dell’incentivo all’Occupazione Stabile già previsto dai commi 100-107 della Legge 2015/2017 portando il beneficio al 100% del costo del lavoro datoriale nel limite massimo di € 6.000,00 per la durata di 36 mesi. La durata del beneficio si estende a 48 mesi nel caso il rapporto di lavoro si realizzi in una sede produttiva dell’l’impresa (privata) ubicata all’interno delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La misura incentivante si applicherà per le assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato che interverranno nel periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2022 con soggetti che al momento dell’assunzione o della trasformazione non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età ed in passato non abbiano mai sottoscritto rapporti di lavoro a tempo determinato.

Fermo restando il rispetto dei principi generali in materia d’incentivi previsti dal D.lgs. 150/2015 viene richiesto che nei sei mesi precedenti l’assunzione e nei nove mesi successivi, l’azienda non proceda a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto del Regolamento Europeo1407/2013 (De Minimis) come recentemente modificato dal Quadro Temporaneo per gli Aiuti di Stato (Temporary Framework).

Incentivi per Donne – Legge 92/2012

La legge 92/2012 con l’articolo 4 introduce alcuni benefici all’occupazione, in particolare, la legge di Stabilità del 2021 incide in particolare sul beneficio previsto dal comma 9 -11 (articolo 4 della Legge 92/2012) aumentandone la portata al 100% del costo del lavoro nel limite massimo di € 6.000,00 annui. La misura spetta per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché di trasformazioni di:

  • Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
  • Donne di qualsiasi età, impiegate con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

La durata del beneficio varia in funzione dell’assunzione: 18 mesi tempo interminato – 12 determinato ( 18 mesi massimo in caso di stabilizzazione). Anche i benefici previsti dalla Legge 92/2012 rientrano nel computo del limite previsto dal De Minimis.

Decontribuzione Sud

I commi dal 161 al 165 delle Legge di Stabilità provvedono a potenziare il beneficio già previsto dall’articolo 27 del D.L. 104/2020, ovvero della decontribuzione prevista per le imprese che abbiano unità produttive ubicate in una delle seguenti regioni: Abbruzzo, Molise, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Campania. L’entità dello sconto, applicabile a tutti rapporti di lavoro attivi all’interno di una delle regioni sopra indicate è pari al 30% del costo del lavoro fino al 31/12/2025, allo 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per gli anni 2028 e 2029. Come i precedenti incentivi anche la decontribuzione Sud rientra nei limiti del computo del tetto De Minimis.

 

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