Apprendistato

Art 1 del Testo unico sul’ apprendistato come modificato dalla Legge 92/2012 (Riforma Fornero) e Decreto Legge 34/2014 (Decreto Poletti) – Circolare INPS n. 128 del 2 Novembre 2012

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani (art. 1, comma 1 del Testo Unico).  Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a “causa mista” in quanto prevede che l’azienda impartisca all’apprendista assunto alle proprie dipendenze la formazione professionale durante il rapporto di lavoro.

Con tale contratto, infatti, l’apprendista svolge il proprio lavoro collaborando alla realizzazione dei servizi dell’impresa, dietro corrispettivo dell’attività svolta, e contemporaneamente il datore di lavoro impartisce la formazione necessaria al conseguimento di una qualificazione professionale.

Tipologie 

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:

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Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, e anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, i soggetti della fascia d’età compresa tra i 15 e i 25 anni. La regolamentazione dei profili normativi di questa tipologia di apprendistato è demandata alle Regioni previo accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni dei datori di lavoro secondo i seguenti criteri:

  • Definizione della qualifica o diploma professionale.
  • Previsione di un monte ore di formazione.
  • Rinvio ai contratti collettivi di lavoro delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel Rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.

La durata del periodo formativo varia in relazione alla qualifica al diploma da conseguire, in ogni caso non può essere superiore ai tre anni ovvero ai quattro nel caso di un diploma quadriennale regionale. All’apprendista è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione, almeno nella misura del 35% del monte ore complessivo.

E’ introdotta, inoltre, la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere la stipula di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale anche a tempo determinato per le attività stagionali, a patto che le Regioni e le Province autonome abbiano attivato un sistema di alternanza scuola-lavoro.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

E’ finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica relativa alla formazione trasversale e di base, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche delle imprese e delle loro associazioni.

Alla formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, che tiene conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista e che viene svolta per un monte ore complessivo di 120 ore di formazione per la durata del triennio, si affianca la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, in funzione del profilo professionale stabilito e secondo quanto stabilito dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi.

Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. La durata del contratto non può superare i tre anni ovvero i cinque per il settore dell’artigianato. Il contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, una volta conseguito il titolo, potrà essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In questo caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non potrà eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva artigianato.

 

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La finalità è il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca. Questa tipologia può essere utilizzata anche per la specializzazione tecnica superiore, per il praticantato per l’accesso alle professioni che hanno un ordine professionale o per esperienze professionali.

La L. 128/2013 prevede l’avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori. Tale programma contempla la possibilità di stipulare contratti di apprendistato, in deroga ai limiti di età previsti per tale tipologia.

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione sono stabilite dalle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative, le Università, gli Istituti tecnici. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate tra i datori di lavoro e le istituzioni formative.

 

Apprendistato per qualificare o riqualificare professionalmente lavoratori in mobilità

L’articolo 7, comma 4, del Testo Unico prevede che – ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale sia possibile realizzare una particolare forma di apprendistato con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La fattispecie contrattuale prevista da tale disposizione è caratterizzata, tra l’altro, dalla circostanza che:

  • Le parti, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato, non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione.

Come chiarito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale – si prescinde dai requisiti di età del lavoratore previsti dalla disciplina generale.

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Tutele previdenziali ed assistenziali

Sul fronte delle forme assicurative e del carico contributivo, il Testo Unico in nulla innova la normativa precedente, che fino al 31 dicembre 2012 – rimane quella tracciata dalla legge Finanziaria 2007 (L. 296/06, art. 1, comma 773) e dal conseguente DM 28/3/2007, che ha ripartito le aliquote contributive alle varie gestioni previdenziali di competenza.

Gli apprendisti, quindi sono tutelati dalle seguenti assicurazioni:

  • IVS;
  • Malattia;
  • Maternità;
  • Assegno per il nucleo familiare;
  • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Dal 1 gennaio 2013, a seguito delle modifiche apportate della legge n. 92/2012, che ha esteso le tutele in costanza di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato nonché a quelli delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche gli apprendisti saranno destinatari dell’ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego).

La nuova forma di sostegno al reddito andrà ad aggiungersi, così, alle altre assicurazioni sopra elencate.

Con la medesima decorrenza, muterà anche il carico contributivo aziendale, che risentirà dell’aumento derivante dall’onere (1,61%) relativo alla nuova forma assicurativa.

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Disciplina Generale

Riguardo alla disciplina, l’articolo 2 – attuando uno dei principi direttivi previsti dalla legge n. 247/2007 per l’esercizio della  delega (rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva) – rimette ad appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la  regolamentazione dell’apprendistato, nel rispetto di una serie di principi di cui, di seguito, quelli più significativi:

  • Forma scritta del contratto e del relativo piano formativo;
  • Previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali;
  • Divieto di retribuzione a cottimo;
  • Presenza di un tutore o referente aziendale;
  • Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;
  • Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
  • Possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;
  • Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;

Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, ferma restando – nel periodo di preavviso –l’applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Limiti quantitativi alle assunzioni

Riguardo ai limiti numerici, va osservato che la legge n. 92/2012 ha rivisitato la disciplina originariamente prevista dal TU. In conseguenza, la nuova regolamentazione può così riepilogarsi:

Fino al 31 dicembre 2012, il numero complessivo di soggetti che un datore di lavoro poteva assumere con contratto di apprendistato non poteva superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio.

A decorrere dagli avviamenti al lavoro effettuati dal 1 gennaio 2013, la relazione tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, non può superare il rapporto di 3 a 2.

Per le aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, viene invece mantenuto il rapporto del 100 per cento.

Clausola di stabilizzazione

Con la modifica del comma 3-bis dell’articolo 2 (si veda DL 34/2014), la nuova clausola di stabilizzazione degli apprendisti opera unicamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti.

Il datore di lavoro ha la facoltà di assumere nuovi apprendisti a condizione che, nei 36 mesi precedenti le nuove assunzioni, almeno il 20% degli apprendisti abbia avuto la conferma del rapporto di lavoro alla fine del percorso di apprendistato.

Benefici

A)      Incentivi Economici (definiti dalla contrattazione nazionale)

L’apprendista può essere retribuito per tutta la durata del contratto anche con due livelli stipendiali inferiori a quelli di “approdo”.

Tuttavia, alcuni contratti collettivi, soprattutto per talune qualifiche, hanno previsto un percorso di avvicinamento al livello massimo attraverso scatti intermedi, in altri casi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, l’abbassamento di un solo livello.

Su tale quadro normativo di riferimento è intervenuta una possibile ulteriore novità: la contrattazione collettiva, nazionale territoriale od aziendale può stabilire, nel rispetto dell’anzianità di servizio, una forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale

B)      Incentivi Contributivi  

Alle imprese che assumono entro il 31/12/2017 con contratto di apprendistato spettano incentivi contributivi, per la durata massima di tra anni, che variano in funzione della dimensione dell’azienda ed alla tipologia di contratto di contratto avviato:

Imprese con un numero pari o inferiore a nove unità (punto 8 circolare 128/2012): Contribuzione come di sotto indicata per un periodo massimo di tre anni:

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Imprese con un numero superiore a nove unità: Contribuzione come di sotto indicata per un periodo massimo di tre anni:

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Imprese che assumono con apprendistato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: Contribuzione come di sotto indicata per un periodo massimo di 18 mesi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all’apprendista, spetterà il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Al termine dei 18 mesi il datore di lavoro dovrà applicare la contribuzione normalmente dovuta, applicando però al lavoratore l’aliquota del 5.84 fino al termine del contratto.

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Stabilizzazione – 24 mesi d’incentivi aggiuntivi

Primi 12 mesi post stabilizzazione

In caso di stabilizzazione a tempo indeterminato del contratto di apprendistato viene concessa alle aziende la possibilità di applicare per un ulteriore anno la contribuzione agevolata prevista per l’apprendista. Tale concessione non spetta se però la trasformazione avviene prima della scadenza del periodo di formazione obbligatoria. Non spetta per legge nei casi di conferma degli apprendisti provenienti dalle liste di mobilità.

Il paragrafo 2 del punto 4 della Circolare Inps 40/2018 intitolato “Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato” illustra il bonus aggiuntivo introdotto dal legislatore per la stabilizzazione di contratti di apprendistato professionalizzante.

13 mese post stabilizzazione (dal 2018)

Alle aziende che, dal 01/01/2018 stabilizzeranno contratti di apprestato professionalizzante con soggetti che alla data della “stabilizzazione” non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni) spetta un bonus aggiuntivo della durata annua, pari al 50% del costo contributivo Inps nel limite di € 3.000

La novità introdotta dal 2018 permetterà alle aziende di beneficiare, al termine del periodo formativo di durata massima triennale di beneficare:

  • Dell’applicazione per un ulteriore anno, decorrente dalla stabilizzazione, della contribuzione prevista per apprendisti;
  • Di applicare al termine dell’ulteriore anno agevolato il bonus contributivo pari al 50% del costo contributivo nel limite massimo di € 3.000,00. Tale misura aggiuntiva, sarà applicabile, come specificato solo se al momento dell’avvenuta stabilizzazione contrattuale il lavoratore non abbia compiuto il 30 anno di età.

La misura è strutturale, per cui non necessiterà di ulteriori finanziamenti e sarà applicabile dal 2018 senza alcuna scadenza temporale.

In termini di convenienza, il contratto di apprendistato professionalizzante allunga quindi a 5 anni il periodo di contribuzione agevolata:

  • I primi tre anni (massimo) legati al contratto di apprendistato
  • Ulteriore anno dopo la stabilizzazione
  • Ulteriore anno di bonus contributivo come previsto dal 2018

 

Apprendisti assunti entro 6 mesi (tutte le forme tranne professionalizzante)

Il paragrafo 3 del punto 4 della Circolare Inps 40/2018 stabilisce  che le aziende che dal 2018 assumeranno, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio  studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, spetterà un incentivo pari al 100% del costo della contribuzione  INPS nel limite massimo di € 3000,00 per la durata di 36 mesi dalla data di assunzione.

I limiti massimi di età del soggetto, in tal caso, seguono quelli previsti per l’incentivo strutturale 2018 ovvero 35 anni per il 2018 e 30 anni dal 2019.

C)      Incentivi fiscali e normativi

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP. In oltre gli stessi sono esclusi dal calcolo dal computo aziendale ai fini degli obblighi imposti dal collocamento mirato.

Adempimenti per i datori di lavoro (De Minimis/ Mobilità)

In via generale il datore di lavoro che intenda avviare rapporti di lavoro con contratto di apprendistato non necessita di specifiche autorizzazioni preventive, esistono tuttavia degli obblighi posti a carico a del datore di lavoro collegati alla speciale configurazione del rapporto avviato o alla dimensione dell’azienda che assume:

De Minimis

Le aziende  con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove unità,  devono   rispettare la disciplina comunitaria in materia di libera concorrenza e aiuti di Stato.  Conseguentemente, secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia.

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Ove ricorrano le condizione per l’applicazione dei suindicati regolamenti “de minimis”, le imprese dovranno trasmettere all’Inps (tramite cassetto previdenziale) apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n.445/2000

Tale dichiarazione dovrà attestare che:

  • Nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”.
  • La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta
  • L’importo totale dell’agevolazione non deve superare i diversi limiti massimi, previsti in relazione ai differenti ambiti di applicazione, su un periodo di tre anni.

Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell’agevolazione, l’importo dell’incentivo ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione “de minimis”.

Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:

  • Determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;
  • Calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.

Termine di trasmissione della dichiarazione “de minimis”

Riguardo alla dichiarazione “de minimis”, si rappresenta la necessità che la sua trasmissione da parte delle aziende interessate debba avvenire nel più breve tempo possibile dall’assunzione. Si evidenzia, infatti, che l’inserimento del codice di autorizzazione 4R sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all’acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l’assunzione.

A tal fine le aziende accederanno alla funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende e selezioneranno nel campo “oggetto” la denominazione Apprendistato

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Al termine di tale procedure l’INPS sarà i grado di rilasciare l’apposito codice autorizzazione 5Q.

Uniemens Compilazione del Flusso

All’interno delle denunce contributive mensili Uniemens, tutti i lavoratori in apprendistato valorizzeranno, nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”.

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L’elemento <TipoContribuzione> andrà compilato in modo differente in relazione alla contribuzione da applicare:

Azienda con più di nove dipendenti che assume con contratto di apprendistato:

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Azienda che assume apprendisti provenienti dalle liste di mobilità:

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Oppure:

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Azienda con meno di nove dipendenti che assume con contratto di apprendistato:

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oppure:

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In tutti i casi di contratto di apprendistato dovrà essere compilato, all’interno della denuncia individuale, l’elemento <TipoApprendistato>

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Riportando al suo interno le seguenti codifiche:

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Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GAPP” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
  • Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.

Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GALT” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
  • Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.

Unicamente per i datori di lavoro che assumono apprendisti in mobilità, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo economico pari al   50 % dell’indennità di mobilità residua spettante al lavoratore, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

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  • Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere valorizzata la nuova causale MOAP;
  • Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> andrà indicato sempre lo Stato H00;
  • Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> andrà indicato l’importo del beneficio spettante per il mese corrente (nel limite della retribuzione corrente);

Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

 

TEST APPRENDISTI

Byte Solutions, giovane Start up italiana, è avviata alla sperimentazione di un nuovo programma che permetta di effettuare pagamenti con moneta elettronica tramite l’impiego di Smartphone. L’azienda in organico può vantare la presenza di esperti programmatori, tuttavia, il Direttore Generale ha dato incarico al Direttore risorse Umane di assumere un profilo junior, che possa partecipare con conoscenze diverse allo sviluppo del progetto. Il Direttore HR chiede ed ottiene l’assunzione un Apprendista di 24 anni (profilo professionalizzante durata 3 anni).

  • Ral annua 15000 a fronte di una Ral di Arrivo di 20000
  • L’azienda ha alle proprie dipendenze 30 persone
  • L’azienda applica un’aliquota datoriale del 27%
  • Descrivere i benefici previsti dal tipo di contratto;
  • Redigere un piano di costo su proiezione quinquennale valutando il prosieguo dei contratto a scadenza del periodo formativo;
  • Quantificare il risparmio conseguito dall’azienda

RISPOSTA

L’apprendista può essere retribuito per tutta la durata del contratto anche con due livelli stipendiali inferiori a quelli di “approdo”. Rispetto alla dimensione aziendale si applica la seguente contribuzione. Con la stabilizzazione del contratto di apprendistato professionalizzante, è possibile applicare per 12 mesi successivi la contribuzione per gli apprendisti e successivamente per ulteriori 12 mesi si può beneficiare di uno sconto contributivo del 50% nel limite massimo di € 3000.

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RISPOSTA

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