Assunzione lavoratori percettori di NASPI

Circolare Inps 175/2013 – Decreto Legislativo 150/2013 – Messaggio Inps 441/2015 – Circolare Inps 194/2015 - 

Art 41 D.lgs 81/2015

  1. Il Decreto Legge 76/2013, all’articolo 7 comma 5, provvede a facilitare l’occupazione dei soggetti che hanno involontariamente perso il lavoro attraverso una nuova forma di sostegno all’occupazione. A tal fine, attraverso un’integrazione della legge 92/2012, viene introdotta nel nostro ordinamento una nuova misura incentivante in favore della assunzioni, a tempo indeterminato, di lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASPI). Il Decreto prevede la concessione, in favore del datore di lavoro che realizza l’assunzione, di un contributo mensile pari al 20% dell’indennità NASPI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione. La Normativa originaria faceva riferimenti alla ASPI sostituita dalla NASPI con Decreto Legislativo 22 del 04 Marzo 2015 (entrata vigore 01/05/2015).

A decorrere dal 1° gennaio 2017, è prevista l’applicazione del regime contributivo dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015.

Contenuto della norma

Il nuovo incentivo viene introdotto nel nostro ordinamento attraverso una modifica che l’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013, reca alla legge n. 92/2012.

Dopo l’articolo 2, comma 10, viene, infatti, inserito il comma 10bis, che così recita: “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le relative condizioni ostative.

Destinatari

Il beneficio è riferito alle assunzioni (anche trasformazione):

  • A tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità NASPI. 
  • In considerazione della “ratio legis”, la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari della Nuova Assicurazione sociale per l’impiego, e cioè a soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.

Si potrà accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità NASPI, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.

Beneficiari

Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

Oggetto del beneficio

L’incentivo è pari al 20% dell’importo dell’indennità residua NASPI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Beneficio da proporzionare

  • Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera;

In presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.

BOX 1

Si precisa, altresì, che la somma a credito dell’azienda non potrà comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Durata

Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell’indennità NASPI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e considerando il decalage stabilito dall’articolo 2, c. 9 della legge n. 92/2012.

Va tenuto, inoltre, presente che – in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 40, lettera c), della citata legge n. 92/2012 – il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

BOX 2

Ricorrendone i presupposti, l’incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. La cumulabilità, invece, non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.

 

Condizioni di accesso “il regime de Minimis”

L’incentivo introdotto dall’articolo 7, c, 5, lettera b) del DL 76/2013, deve   rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione.  Conseguentemente, secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, successivamente modificato dal Regolamento 1407/2013 (Recepito con Circolare Inps 102/2014).

Riguardo ai limiti all’applicazione dell’incentivo e alla disciplina degli aiuti “de minimis”, si richiamano le indicazioni contenute – da ultimo – al punto 8.1 della circolare n. 128/2012 e al punto 3 del messaggio n. 20123/2012.

BOX 3

Ove ricorrano le condizioni per l’applicazione dei suindicati regolamenti “de minimis”, le imprese dovranno trasmettere all’Inps (tramite cassetto previdenziale) apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n.445/2000.

Tale dichiarazione dovrà attestare che:

  • Nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”.
  • La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta

L’importo totale dell’agevolazione non deve superare i diversi limiti massimi, previsti in relazione ai differenti ambiti di applicazione, su un periodo di tre anni.

Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell’agevolazione, l’importo dell’incentivo ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione “de minimis”.

 

Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:

  • Determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;
  • Calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.

I principi appena enunciati trovano applicazione anche in caso di accesso all’incentivo in relazione alla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine già instaurato con un soggetto titolare di indennità ASpI (cfr. precedente punto 2). In tale circostanza, ai fini del rispetto dei limiti complessivi degli aiuti “de minimis” nel triennio di riferimento, si terrà conto della data di trasformazione del rapporto. 

BOX 4

Termine di trasmissione della dichiarazione “de minimis”

Riguardo alla dichiarazione “de minimis”, si rappresenta la necessità che la sua trasmissione da parte delle aziende interessate debba avvenire nel più breve tempo possibile dall’assunzione/trasformazione del lavoratore. Si evidenzia, infatti, che l’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all’acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del soggetto destinatario/fruitore dell’indennità ASpI, evento che realizza la condizione per beneficiare dell’incentivo introdotto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013.

Indicazioni operative -  Adempimenti dei datori di lavoro

Per accedere al contributo introdotto dall’art.7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013, i datori di lavoro trasmetteranno alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato (allegato n. 3 alla circolare 175/2013).

A tal fine, si avvarranno:

  • Della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.

Selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.

FIGURA 1

La Sede cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione.

L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.  La Sede che autorizza l’azienda al beneficio ex art. 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013 provvederà, altresì, ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D” avente il significato di “azienda destinataria del contributo.

CONTRIBUZIONE COME APPRENDISTI

Con il messaggio numero del 2243 del 31/05/2015 l’INPS pubblica le indicazioni per usufruire dal 01/01/2017 del beneficio introdotto dall’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2015 riferito alle assunzioni di lavoratori percettori di trattamenti di disoccupazione. Il beneficio in commento consiste nell’applicazione della contribuzione come per gli apprendisti (massimo 30 mesi) per assunzione di lavoratori, senza limiti di età, che percepiscono trattamenti di disoccupazione.

Lavoratori Interessati

Beneficiari di

  • NASpI,
  • ASpI o Mini ASpI,
  • Disoccupazione edile
  • DIS-COLL

Su questo punto l’INPS specifica che sono considerati beneficiari anche coloro che hanno presentato la domanda, ma non hanno ancora percepito il relativo trattamento.

Incentivi contributivi e limiti temporali

Alle imprese cha assumono entro il 31/12/2017 persone beneficiarie di trattamenti di disoccupazione, spetta per la durata massima di tra anni l’applicazione di una contribuzione agevolata che varia in funzione della dimensione dell’azienda:

Imprese con un numero pari o inferiore a nove unità: Contribuzione come di sotto indicata per un periodo massimo di tre anni:

TABELLA1

Imprese con un numero superiore a nove unità: Contribuzione come di sotto indicata per un periodo massimo di tre anni:

Immagine 3

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

Adempimenti per datori di lavoro

I datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione continueranno trasmetteranno attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base del format allegato (allegato n. 2 msg 2243) alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi.

A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”.

La Sede INPS competente provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare il diritto al regime contributivo in questione.

L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione inoltrata all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.

Uniemens Compilazione del Flusso

Per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

FIGURA 2

  • Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “Aspi” avente il significato di “incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di Aspi”;
  • Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • Con il codice “L434” avente il significato di “conguaglio incentivo per assunzione lavoratori             beneficiari di Aspi”;
  • Con il codice “L435” avente il significato di “arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di Aspi”.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro si trovino nelle condizioni di dover restituire importi non spettanti, opereranno come segue: Valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

FIGURA 3

  • Nell’elemento <CausaleADebito> inseriranno il codice causale “M303” avente il significato di “Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”;
  • Nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.

Per i percettori di trattamento di disoccupazione assunti in apprendistato professionalizzante si utilizzeranno i codici tipo contribuzione sotto riportati:

FIGURA 4

TABELLA3