Congedi al padre lavoratore: dal 2017 nuove regole

Dal 01 Gennaio 2017 non sarà più possibile, per i padri lavoratori del settore privato, fruire dei 2 giorni di congedo facoltativi introdotti in via originaria dall’articolo 24 della Legge 28 Giugno 2012 numero 92 (meglio nota come riforma Fornero). Lo rende noto l’INPS attraverso il messaggio 828 del 24/02/2017.

Tale misura, introdotta in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014, prorogata nel 2015 e 2016, non ha potuto beneficiare di un’ulteriore proroga per l’anno 2017.

Resta salva invece la possibilità di usufruire dei giorni di congedo obbligatori. Anche su tale misura, nel tempo il legislatore ha effettuato diversi interventi, è vero infatti che in via istitutiva era prevista la possibilità di poter beneficiare di un solo giorno di congedo obbligatorio, solo successivamente, dal 2016 grazie all’articolo 1 comma 2015 della Legge 208/2015 il numero delle giornate è stato esteso a due.

Il trattamento retributivo spettante al lavoratore beneficiario della misura, viene fissato dalla circolare Inps 40/2013; esso coincide con il riconoscimento di un’indennità posta a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione spettante nei giorni in cui l’assenza si verifichi.  Posto che al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (testo unico sulla maternità e paternità) l’indennità spettante viene anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite il meccanismo del conguaglio contributivo.

Anche le modalità di fruizione dei giorni di congedo obbligatorio restano invariate rispetto al passato: “Il congedo obbligatorio di due giorni è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il lavoratore interessato a beneficiare della misura dovrà inviare una richiesta in forma scritta al datore di lavoro, non sono previsti moduli specifici o domande da presentare tramite i servizi INPS. Tale possibilità infatti permane unicamente per coloro che abbiano diritto al pagamento diretto della misura.

Per l’esposizione degli importi da porre a conguaglio, all’interno del flusso Uniemens nell’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di<MatACredito>, bisognerà valorizzare la causale L060, avente il seguente significato: indennità per congedo obbligatorio del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92

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Ne consegue, come affermato all’interno del messaggio INPS 828/2017, che non dovranno essere più esposte in Uniemens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061 in quanto corrispondono alle precedenti codifiche previste per la fruizione dei gironi di congedo facoltativo non più previsti dal 2017.

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