Congedo Parentale: La domanda si presenta in vecchio stile

Lo rende noto l’INPS con il messaggio 4576/2015 i genitori che intendano fruire dei periodi di congedo parentale non dovranno presentare istanza tramite i canali telematici messi a disposizione dall’INPS (come generalmente previsto) ma dovranno presentare istanza su carta come accadeva in passato. Il modello da utilizzare, codice SR23 è disponibile sul sito INPS.

L’istituto precisa che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.

Si tratta di una misura transitoria, prevista per il solo mese di Luglio, in attesa che l’INPS possa aggiornare i propri sistemi informativi e permettere nuovamente l’invio delle domande on line.

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

Il decreto attuativo 80/2015, lo ricordiamo ha modificato le regole di fruizione del congedo parentale, più precisamente:

  • I genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti possono fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

I periodi congedo parentale possono essere fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato e sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

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