Contratti di Solidarietà – Tempi stretti per le domande di beneficio

Con la circolare del Ministero del Lavoro numero 25 del 12/10/2015 arrivano le attese istruzioni per l’invio  delle domande relative ai benefici contributivi spettanti alle aziende, non soggette alla CISG,  cha applicano contratti di solidarietà espansivi o difensivi che prevedano una riduzione dell’orario di lavoro non inferiore al 20%.

L’entità del beneficio, pari la 35% del costo contributivo dei dipendenti percettori del trattamento, non potrà eccedere, come indicato dal  Decreto Ministeriale 14/09/2015 numero 17981,  la  durata complessiva di 12 mesi per ogni esercizio a decorrere dal 2016.

Il Ministero precisa che le domande andranno presentate entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di nuovi Accordi  di solidarietà, o in alternativa,  per i contratti già in essere alla data del 12/10/2015, la scadenza è fissata  per il 10/11/2015, ovvero entro il termine dei 30 giorni successivi la pubblicazione della circolare in commento. In riferimento al periodo  incentivabile  lo stesso si estende  dal 21/03/2014 ( entrata in vigore della legge 78 del 16/05/2014) e non potrà eccedere i 12 mesi   per singolo esercizio.

Le imprese interessate potranno presentare la domanda di riduzione contributiva “in Bollo” sulla quale  dovrà essere indicato il numero identificativo della pratica d’integrazione salariale  relativa al Contratto di solidarietà inviata  tramite il canale CIGS on line. Naturalmente bisognerà allegare la documentazione attestante il piano  d’investimenti utili a migliorare la produttività aziendale,  il quale determinerà anche il limite di beneficio spettante. La stessa domanda andrà inviata anche all’INPS ( anche L’INPGI eventualmente), e alla DTL competente territorialmente.

Nei 120 giorni successivi la direzione generale degli ammortizzatori sociali esprimerà il provvedimento di concessione o diniego.

Non ostante l’apertura temporale comprenda anche i CDS sottoscritti nel 2014, con una nota a margine della circolare in commento, lo stesso Ministero del lavoro  precisa che le domande inoltrate in passato, riferite ai periodi 2014 e 2015 le quali non abbiano trovato accoglimento, si intendono definitivamente prive di validità. A conferma di quanto indicato, i benefici introdotti, saranno erogati solo previa verifica delle risorse finanziarie riferite all’esercizio 2016.

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