Dimissioni e Risoluzioni Consensuali – Nuova procedura telematica

Il Decreto per le semplificazioni ( Decreto Legislativo 151/2015) ha introdotto moltissime novità in tema di rapporto di lavoro, oltre la telematizzazione del libro unico del lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro,  l’obbligo di deposito in DPL degli  accordi sindacali di secondo livello ( causa benefici contributivi)  e la riforma del Collocamento Mirato, viene rivista e aggiornata anche la normativa afferente le modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro nonché delle risoluzioni consensuali.

Nel merito, l’Articolo 26 del Decreto in commento, dispone che le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali  dovranno essere rassegnate obbligatoriamente in modalità telematica ( pena la nullità) su moduli prestampati  che lo stesso Ministero renderà prossimamente noti.

Primo effetto della telematizzazione della comunicazione è la contemporanea notifica dell’atto al Datore di Lavoro e alla Direzione provinciale territorialmente competente.

Al fine di rendere “fruibile per tutti” tale sistema, ed evitare possibili “flop” nel tentativo contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” ( come per altro già accaduto in passato) il lavoratore dimissionario o  che intenda risolvere il proprio rapporto di lavoro d’accordo con il datore di lavoro, al fine di ottemperare alla nuova procedura  potrà avvalersi dell’aiuto di Patronati, Organizzazioni Sindacali, Enti Bilaterali e Commissioni di certificazione.

Come previsto dal comma 2 dell’Articolo 26, durante i successivi sette giorni, il lavoratore potrà esercitare il proprio diritto di ripensamento ( sempre in modalità telematica) e annullare così l’effetto della comunicazione precedentemente resa.

La nuova normativa non si applica a tutte le tipologie di rapporti di lavoro, ne restano esclusi infatti i lavori domestici. La disciplina in commento, inoltre, non  sostituisce la speciale disciplina  riservata alla tutela della genitorialità, già prevista dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 151/2001 e successive modificazioni.

Operatori di settore e lavoratori dipendenti restano in attese delle successive istruzioni del Ministero del Lavoro, attese entro 90 giorni dall’entrata in vigore del  Decreto Legislativo 151/2015, le quali stabiliranno gli standard tecnici operativi nella nuova procedura in commento.

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