Elemento economico di garanzia

Nel mese di Novembre 2017 ai dipendenti delle aziende cui si applica il CCNL Terziario, distribuzione e servizi siglato da Confcommercio è prevista la corresponsione economica dell’Elemento economico di garanzia (Eeg).

L’importo verrà erogato solo se le aziende che applicano il CCNL in commento non hanno stipulato accordi rientranti nella contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale).

L’importo spetta ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31/10/2017, iscritti nel Lul (Libro unico del lavoro) da almeno 6 mesi.

Mentre la prima indicazione fornita è abbastanza chiara (tempo indeterminato e forza al 31/10/2017) la seconda può lasciare qualche dubbio interpretativo. A parere di chi scrive il requisito dei 6 mesi di iscrizione nel Lul va interpretato come in forza al 01/05/2017 anche se il tipo rapporto inizialmente è a tempo determinato, si ipotizzi il caso di un dipendente assunto a termine il 01/02/2017 e in data successiva al 01/05/2017 trasformato a tempo indeterminato ed ancora in forza al 31/10/2017.

Per intenderci, non essendo stata fornita una data specifica, spetta ai lavoratori a tempo indeterminato assunti in qualsiasi giorno del mese di maggio 2017. Quindi i dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31/10/2017 ed in forza al 01/05 dello stesso anno avranno diritto alla corresponsione dell’elemento economico di garanzia in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 01/01/2015 – 31/10/2017 in base alla seguente tabella:

TabEEG

Un ulteriore nodo da sciogliere è rappresentato dal conteggio del numero dipendenti (fino 10 e oltre) alla data di riferimento necessario ai fini della determinazione dell’importo da erogare. Anche in riferimento a questo aspetto non state fornite istruzioni chiare dal CCNL.

In questo caso il riferimento è all’organico aziendale, quindi vanno considerati sia i dipendenti a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come riferimento temporale va considerato quello utilizzato per determinare gli eleggibili ossia il 31/10/2017.

I valori indicati in tabella vanno considerati interi qualora il lavoratore sia stato presente nel periodo di riferimento di 34 mesi indicato (01/01/2015 – 31/10/2017) e che abbia svolto a tempo pieno la sua attività lavorativa.

Di conseguenza, anche se non è espressamente indicato, vanno considerati anche rapporti di lavoro a tempo indeterminato precedenti svolti nella stessa azienda nel periodo di riferimento. Inoltre, vanno considerati nel calcolo ulteriori tre fattori determinanti:

  1. percentuale part-time del mese;
  2. incidenza negativa delle assenze che non danno diritto alla retribuzione;
  3. del periodo di riferimento vanno considerati i mesi e le frazioni superiori o uguali a 15 giorni.

L’importo (istituto sperimentale legato alla durata del ccnl) non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il tfr. Tale importo è, inoltre, assorbito da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal ccnl, che venga corrisposto successivamente all’1/1/2015.

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