F24 e compensazioni interne

Dal 01/01/2015 per i sostituti d’imposta non è più possibile effettuare le compensazioni interne per i rimborsi da assistenza fiscale nonché per le ritenute versate in eccesso. L’articolo 15 del Dlgs, commentato dalla circolare dell’agenzia delle entrate 31/E del 30/12/2014, dispone l’utilizzo esclusivo del modello F24 per il recupero delle somme rimborsate o versate in eccesso. Tale compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro, inoltre per tali compensazioni non sussiste l’obbligo, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, di apposizione del visto di conformità.

Una precisazione importante presente nella circolare: “le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014. Si tratta, ad esempio, delle ritenute compensate a febbraio 2015 e relative a retribuzioni erogate entro il 12 gennaio 2015 relative al 2014 o delle ritenute compensate nell’ambito del conguaglio relativo al 2014.”. In questo caso il codice tributo da utilizzare è il 6781.

 

 

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