Fondi di Solidarietà: richiesta di assegno ordinario e finanziamento della formazione

La riforma del mercato del lavoro prodotta dalla Legge 92/2012 (Riforma Fornero) ha introdotto con l’articolo 3, l’obbligo di istituzione di Fondi di Solidarietà per il sostegno al reddito, all’interno di quei settori che risultavano non coperti dalla normativa in vigore sulle integrazioni salariali. Scopo della manovra è assicurare una maggior tutela ai dipendenti di tali settori, i quali in presenza di crisi aziendali ed in costanza di rapporto di lavoro, non potevano beneficiare dei trattamenti di integrazione come CIG CIGS e Solidarietà.

Con la circolare Inps 99/2014 viene altresì istituto il Fondo Di Solidarietà Residuale, strutturato per accogliere i dipendenti dei settori (esclusi dalla copertura dalle integrazioni salariali) in cui la contrattazione collettiva o decentrata, non abbia istituto alcun fondo di solidarietà avente le medesime finalità.

Le prestazioni a carico di tali fondi, armonizzate dalla legge 92/2012, vengono distinte tra ordinarie e straordinarie, oltre che in contributi alla formazione.

Ad oggi, pochi settori hanno istituto Fondi di solidarietà, vi rientrano solo il settore dei Bancario, il Credito Cooperativo, Poste Italiane e il comparto Assicurativo.

Ad oggi, solo per tali settori, è possibile procedere con l’inserimento delle domande di prestazione ordinaria e formazione (rientra nelle prestazioni ordinarie anche l’istituto della solidarietà). Le istruzioni arrivano con la Circolare Inps 122/2015 le quali specificano che le istanze andranno presentate esclusivamente su piattaforma telematica (novità assoluta rispetto al passato), la durata della prestazione non potrà superare i dodici mesi, o tre mesi, in relazione a quanto disposto dai comitati amministratori dei relativi fondi. Una buona notizia per le aziende, che vorranno e potranno finanziare i pani formativi già approvati dai comitati amministratori dei fondi in commento, e per i dipendenti sottoposti ai trattamenti d’integrazione, i quali potranno vedersi riconoscere l’integrazione salariale spettante, comprensiva degli arretrati eventualmente maturati.

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