Incentivo Occupazione Giovani

Decreto Direttoriale 394 del 02/12/2016 – Circolare Inps 40 del 28/02/2017

Dal 2017 cambiano le regole per determinare il beneficio spettante alle aziende che assumono giovani iscritti al Programma Europeo Garanzia Giovani. Con il Decreto Direttoriale 394 del 02/12/2016 viene infatti modificato l’assetto del beneficio. Se in passato infatti l’entità della misura era commisurata al grado di profilazione del giovane (alta media o bassa) dal 01/01/2017 spetterà in misura fissa, come previsto dall’articolo 4 del Decreto 394/2016.

Datori di lavoro che possono fruire dell’incentivo

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Il decreto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere (le agevolazioni infatti non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale).

Lavoratori per i quali è possibile fruire dell’incentivo

Vi rientrano i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, residenti in Italia – cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo (definiti NEET).

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Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato.

Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante. Parimenti, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’agevolazione, come espressamente previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 394/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi: contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; contratto di lavoro domestico; contratto di lavoro intermittente; prestazioni di lavoro accessorio

Assetto e Misura dell’incentivo

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

  • Il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
  • La contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari – per i rapporti a tempo determinato – ad euro 335,83 (euro 4.030,00/12), mentre per i rapporti a tempo indeterminato la soglia massima di incentivo conguagliabile è pari ad euro 671,66 (euro 8.060,00/12).

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, le soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento – per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo – la misura di euro 11,04 (euro 4.030,00/365 gg) per i rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per i rapporti a tempo indeterminato. La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 4.030,00 per i rapporti a termine e ad euro 8.060,00 per i rapporti a tempo indeterminato.

Precisazioni sulla contribuzione

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • Dei premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’art. 4 del decreto direttoriale n. 394/2016;
  • Del contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui all’art. 1 comma 755 della legge n. 296/2006,
  • Del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015.

NOTA BENE: trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’agevolazione. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto

Non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato – o comunque destinabile – in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

 

Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’incentivo è subordinato:

Alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • All’adempimento degli obblighi contributivi;
  • All’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • Al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • All’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Con riferimento, invece, ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 si precisa quanto segue:

 1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);

 2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà ad essere riassunto.

3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);

 4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);

 5) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);

6) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Normativa sugli aiuti di stato (De Minimis)

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 – relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Più in particolare, il bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al Programma.

  • Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
  • Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime degli aiuti “de minimis”, è previsto (in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una delle sotto elencate condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013

 b) non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

 c) avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.

Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.

Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione, il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza:

 Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione; la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale.

Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza e salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • Consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia registrato al “Programma Garanzia giovani” e sia profilato;
  • Calcolerà l’importo dell’incentivo spettante; verificherà la disponibilità residua della risorsa;
  •  Informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

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Nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’INPS sospenderà l’iter di definizione dell’istanza di prenotazione dell’incentivo; l’istanza che dovesse essere inizialmente rigettata per mancata profilazione del giovane rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine il giovane verrà profilato, l’istanza, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto – dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

Istruzioni UNIEMENS

I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

figura 2

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

figura 3

  • Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “OCGI” avente il significato di “Incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis)”.
  • Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017.

Conguagli :

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di euro 335,83 nel caso di rapporti a tempo determinato o di euro 671,66 per i rapporti a tempo indeterminato, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L706” avente il significato di “conguaglio residuo incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”);
  • <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

figura 4

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M314” avente il significato di “Restituzione incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”);
  • nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

figura 5

Esposizione Beneficio oltre limite de Minimis

 I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis e che rispettino il requisito dell’incremento occupazionale netto, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

figura 6

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “D394” avente il significato di “Incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”);
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017.

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di euro 335,83 nel caso di rapporti a tempo determinato o di euro 671,66 per i rapporti a tempo indeterminato, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L708” avente il significato di “conguaglio residuo incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”);
  • <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M315” avente il significato di “Restituzione incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”);
  • nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

Operazioni societarie e subentro nell’incentivo

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già fruendo dell’incentivo, ad un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di fattibilità dell’operazione effettuata da parte della Sede competente (la quale terrà nota dell’eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione “Annotazioni” della procedura Iscrizione e variazione azienda) all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve:

  • indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);
  • valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.

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