integrazioneMaternitaObblig

Maternità obbligatoria: retribuzione e integrazione a carico del datore di lavoro

Durante l’assenza per maternità la lavoratrice ha diritto a ricevere un’indennità economica giornaliera posta a carico dell’istituto previdenziale Inps nonché, qualora il contratto collettivo applicato lo preveda, una integrazione fino al raggiungimento del trattamento economico previsto dal contratto stesso.
L’indennità posta a carico dell’inps è pari all’80% della retribuzione media giornaliera (RMG), comprensiva della quota parte relativa al rateo di 13ma e di altre mensilità aggiuntive, relativa al periodo al periodo di paga mensile immediatamente precedente l’inizio dell’astensione. Per retribuzione si intende tutto ciò che viene percepito nel periodo considerato che forma imponibile contributivo, di conseguenza bisogna considerare anche altri elementi non rientranti nella retribuzione mensile fissa, quali straordinari, indennità, premi, ecc. il divisore da utilizzare per determinare la retribuzione giornaliera varia a seconda della qualifica previdenziale del lavoratore: 30 per impiegati sia per la retribuzione che per i ratei; 26 per operai per la retribuzione e 25 per i ratei. Se il mese precedente non è stato interamente lavorato avremo una contrazione sia della retribuzione che del divisore.

Esempio: Impiegato
Retribuzione mese precedente 2050 (2000 retribuzione fissa + 50 straordinari)
Rateo 13ma: 2000/12= 166,67
2050/30 = 68,33 RMG retribuzione
166,67/30 = 5,55 RMG ratei
68,33 + 5,55 = 73,88 RMG

Determinata la retribuzione giornaliera bisogna determinare le giornate comprese nel periodo di assenza indennizzate dall’istituto. Anche in questo caso vengono applicate regole differenti in base alla qualifica previdenziale del lavoratore:
• Impiegati: vengono indennizzate tutte le giornate di calendario comprese le domeniche comprese nel periodo di assenza con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali coincidenti con la domenica;
• Operai: vengono indennizzate tutte le giornate di calendario comprese nel periodo di assenza con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e infrasettimanali.
Quello non indennizzato dall’istituto resta a carico del datore di lavoro.
Generalmente i contratti collettivi prevedono un’integrazione da parte del datore di lavoro pari a quella che la lavoratrice avrebbe percepito se avesse lavorato. Se indicato che l’integrazione deve garantire la retribuzione netta allora bisogna applicare l’istituto della “lordizzazione”.
L’integrazione da parte del datore di lavoro viene determinata per differenza tra l’importo che avrebbe percepito nel periodo e la quota a carico dell’istituto. Le indennità a carico inps non rientrano tra le voci soggette a contribuzione, di conseguenza la trattenuta previdenziale a carico della lavoratrice viene generata esclusivamente dall’integrazione a carico del datore di lavoro generando un importo netto superiore. La lordizzazione, difatti, evita tutto questo lordizzando le indennità inps dei contributi a carico della lavoratrice generando una minore integrazione del datore di lavoro.

Esempio:
Impiegato
Indennità a carico inps = (73,88 x 80%) x 30 gg = 1773,12
Retribuzione lorda mensile garantita = 2000
Aliquota inps carico dipendente = 9,19
[100 – 9,19 = 90,81]
Lordizzazione = (1773,12 x 100 / 90,81) – 1773,12 = 179,44
Integrazione a carico del datore di lavoro = 2000 – 1773,12 – 179,44 = 47,44
Differenza di accredito uniemens = 2000 – 47,44 = 1952,56

I periodi di assenza per maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio e sono utili a tutti gli effetti alla maturazione dei ratei di mensilità aggiuntive e alle ferie. Relativamente ai ratei di mensilità aggiuntiva bisogna effettuare qualche considerazione in più tenuto conto che gli stessi concorrono alla determinazione della retribuzione giornaliera conto inps. Si possono pertanto verificare due ipotesi:
1. Il datore di lavoro integra per differenza quanto effettivamente quanto riconosciuto dall’istituto fino al raggiungimento del 100% della sua retribuzione: in questa caso (vedi esempio precedente) l’evento di assenza non ha generato una retribuzione differita da recuperare sui ratei di 13ma e altre mensilità;
2. Il datore di lavoro,pur garantendo la retribuzione prevista dal contratto collettivo, non integra: può accadere che la quota riconosciuta dall’istituto, integrata dei ratei di mensilità aggiuntive, sia maggiore dell’importo che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, ed in questo caso la quota dei ratei anticipata a carico istituto potrà essere recuperato all’atto della corresponsione dei ratei di 13ma e altre mensilità.

Esempio:
Impiegato
Indennità a carico inps = (82,50 x 80%) x 30 gg = 1980,00 [di cui 140,00 (5,83 x 30 x 80%) come rateo di 13ma]
Retribuzione lorda mensile garantita = 2100
Aliquota inps carico dipendente = 9,19
[100 – 9,19 = 90,81]
Lordizzazione = (1980,00 x 100 / 90,81) – 1980,00 = 200,38
Integrazione a carico del datore di lavoro = 2100 – 1980,00 – 200,38 = -80,38
In questo caso nel cedolino non troveremo la voce di integrazione con un importo negativo, in fase di calcolo della 13ma recupereremo la quota a carico inps anticipata.
Differenza di accredito uniemens = 2100