Secondo il principio contabile 19 il trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore al momento della cessazione costituisce un onere retributivo certo da iscriversi in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica ed esposto nel passivo dello stato patrimoniale.

Il “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” è congruo quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

Per le società che applicano i principi contabili internazionali (a) le società quotate; b) le banche e gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza; c) le società emittenti strumenti finanziari diffusi; d) le società assicurative non quotate con riferimento al solo bilancio consolidato; e) le società assicurative quotate) si fa riferimento al principio contabile IAS 19 (Benefici ai dipendenti).Il presente Principio definisce il trattamento contabile e le informazioni integrative dei benefici per i dipendenti da parte dei datori di lavoro.

Lo IAS 19 individua le seguenti categorie di benefici:

1) Benefici a breve termine – Sono dovuti interamente entro dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa (p.e., salari, stipendi e contributi per oneri sociali, assenze retribuite ecc.).

2) Benefici successivi al rapporto di lavoro – Sono dovuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Si distinguono le seguenti sottocategorie:

a) piani a contribuzione definita – defined contribution plans, nei quali la responsabilità dell’entità si limita al versamento dei contributi al fondo;

b) piani a benefici definiti – defined benefit plans, in base ai quali l’entità garantisce una prestazione futura ai dipendenti;

3) Altri benefici a lungo termine – Sono corrisposti dopo oltre dodici mesi da quando il dipendente li ha maturati (p.e. premi di fedeltà);

4) Benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro – Sono corrisposti in seguito alla decisione dell’impresa di cessare il rapporto di lavoro con il dipendente prima della data di pensionamento o in conseguenza della decisione del dipendente di accettare le dimissioni volontarie in cambio di tale indennità.

Secondo il Comitato internazionale per l’interpretazione dei principi (IFRIC), il TFR è assimilabile ad un «beneficio successivo al rapporto di lavoro», ovvero «piani a benefici definiti», il cui ammontare deve tener conto sia di quanto già maturato alla  data  del bilancio, sia del valore “stimato” che maturerà in futuro (metodo attuariale), precisando che non è più accettabile la contabilizzazione del TFR effettuata, secondo la prassi nazionale italiana, iscrivendo in bilancio un importo  corrispondente  a quello maturato basandosi sull’ipotesi che tutti i dipendenti simultaneamente lascino la società alla data di bilancio.

Nei piani a contribuzione definita, l’impresa paga dei contributi  fissi ad una entità distinta, la quale garantisce determinati benefici ai dipendenti.

Nei piani a benefici definiti, invece, l’impresa non si limita a  pagare i contributi in base all’accordo con i dipendenti, ma garantisce determinati benefici ai dipendenti  successivamente  alla  cessazione  del  rapporto  di lavoro.

In seguito alle modifiche legislative in vigore 01/01/2007 (riforma della previdenza complementare) introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’OIC (Organismo italiano di Contabilità) è intervenuta ridefinendo il trattamento contabile del tfr:

– TFR maturato sino al 31 dicembre 2006:  piano  a  benefici  definiti (con calcolo attuariale);

– TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e destinato alle forme di previdenza complementare:  piano  a  contribuzione  definita (senza calcolo attuariale e senza attualizzazione);

– TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e destinato al Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps:  piano  a  contribuzione  definita (senza calcolo attuariale e senza attualizzazione);

Le motivazioni risiedono nel funzionamento del tfr maturando da 01/01/2007 e nel fatto che il debitore nei confronti del lavoratore non è il datore di lavoro è il Fondo di tesoreria gestito dall’Inps ovvero il Fondo pensione.

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