Ufficialmente con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015 diventa possibile per i lavoratori del settore privato richiedere l’erogazione del TFR in busta paga. Le quote maturande di cui all’articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (trattenuta fondo pensione), diventeranno su richiesta, parte integrante della retribuzione e soggetta ad imposizione fiscale ordinaria con esclusione dalla base imponibile previdenziale. Per evitare penalizzazioni, tali quote sono escluse, ai soli fini della verifica, dal reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, salvaguardato, quindi il bonus Renzi.

Considerato che il decreto sarà vigente dal 03-04-2015 il primo mese in cui sarà possibile l’erogazione è maggio 2015. Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che intendono accedere al finanziamento l’erogazione sarà possibile a partire dal terzo mese successivo a quello di richiesta.

I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti (per la verifica del requisito si applicano le regole relative all’obbligo del versamento del tfr in tesoreria) possono accedere, per acquisire la provvista necessaria, ad un finanziamento agevolato presso gli intermediari aderenti all’Accordo quadro. Per gli intermediari il finanziamento è assistito da una duplice garanzia: quella rilasciata dall’inps con la costituzione di un apposito fondo nel quale il datore di lavoro contribuirà al finanziamento con un contributo obbligatorio pari allo 0,20 della base imponibile previdenziale e quella rilasciata dallo Stato in ultima istanza.

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