Sostituti d’imposta: riduzione del cuneo ai nastri di partenza

Dal primo Luglio 2020 troverà spazio all’interno delle buste di paga di milioni di lavoratori la riduzione del cuneo fiscale prevista dal Decreto Legge n. 3 del 2020.

Le nuove misure a favore dei lavoratori
La prima misura introdotta dal Decreto in commento è il nuovo il trattamento integrativo, riservato ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato non superiori ad € 28.000,00 il quale, ha sostituto e incrementato il precedente bonus Irpef introdotto dal D.L. 66/2014 (bonus 80 euro) portandone il valore complessivo ad € 100 mensili.
Il nuovo trattamento integrativo, similarmente al bonus IRPEF da cui eredita la genesi, viene riconosciuto unicamente nel caso in cui l’imposta lorda a carco del contribuente sia superiore all’importo delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente (Art.13 Comma 1 D.P.R N.917/1986). Ne restano esclusi quindi i contribuenti incapienti per effetto delle detrazioni riconosciute, escludendo i trattamenti previsti per carichi di famiglia.
La nuova misura dovrà essere riconosciuta a partire dalle retribuzioni erogate con il mese di luglio 2020 e fino al trentuno dicembre 2021, data limite entro la quale il legislatore si propone di effettuare una revisione più ampia dei trattamenti di sostengo al reddito.
La seconda misura, introdotta dall’articolo 2 del D.L n.3/2020 viene definita come ulteriore detrazione fiscale ed è riconosciuta ai beneficiari di redditi di lavoro dipendete ed assimilati non superiori ad € 40.000,00. L’erogazione dell’ulteriore detrazione pur iniziando dal mese di luglio 2020 terminerà il trentuno dicembre 2020 in attesa di una futura revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.
In base a quanto previsto dai punti A) e B) Art.2 del D.L 3/2020 l’ulteriore detrazione deve essere rapportata al reddito conseguito nell’anno, ne consegue che i contribuenti percepiranno un importo variabile di ulteriore detrazione compreso tra gli € 582,86 ed € 96,00 (Si veda Corriere delle Paghe 7/2020 pag.12) per cui maggiore sarà il reddito conseguito, minore sarà l’importo spettante, fino ad azzerarsi al raggiungimento di € 40.000.

Gli effetti dell’emergenza COVID
L’articolo 128 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) è intervenuto modificando parzialmente le modalità con cui determinare il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione in particolare, al fine di impedirne una fruizione limitata a causa delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, i sostituti d’imposta dovranno infatti riconoscerne gli importi, limitatamente al 2020, anche quando l’incapienza sia determinata dalle misure di sostegno al reddito previste dal D.L. 18/2020 (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o in Deroga, assegno ordinario del FIS o dei fondi Bilaterali, congedo straordinario COVID). Si tratta di una clausola di salvaguardia garantita ai lavoratori al fine di non perdere il diritto alla maturazione dei benefici in commento. Gli eventuali importi non riconosciuti in precedenza dovranno essere erogati dai sostituti d’imposta con la prima retribuzione utile (Luglio 2020) e comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio.

Le operazioni a carico dei sostituti d’imposta
Le disposizioni normative in tema di riconoscimento degli aiuti introdotti dal D.L. 3/2020 impongono ai datori di lavoro l’adozione di una serie di comportamenti al fine di garantirne il riconoscimento. Il primo aspetto interessa tutti i rapporti di lavoro avviati dall’azienda nel corso del 2020; i sostituti d’imposta infatti dovranno necessariamente richiedere a tali lavoratori un’attestazione dei redditi conseguiti nell’anno, in modo da erogare il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione considerando il reddito complessivo del lavoratore. Considerata inoltre l’ampiezza dei soggetti beneficiarci, comprendendovi i lavoratori i cui redditi sono inferiori ad € 40.000,00 si ritiene opportuno chiedere a tutti i dipendenti dell’azienda se non intendano beneficiare per l’anno in corso dei due nuovi strumenti di sostegno. Considerazioni analoghe interessano anche i lavoratori assunti a decorre dal mese di Luglio 2020, in tal caso, l’attestazione dell’interessato può essere resa attraverso la consegna al datore di lavoro del tradizionale modulo di richiesta di detrazioni, il quale dovrà essere opportunamente aggiornato.
Molte le novità a carico dei sostituti in relazione alle operazioni di calcolo e conguaglio, dove l’elemento di maggior complessità è rappresentato dalla neutralizzazione degli eventi di sospensione causati dal Covid19. Limitatamente in queste ipotesi il datore di lavoro dovrà determinare l’ulteriore detrazione ed il trattamento integrativo considerando la retribuzione contrattuale teorica non percepita a causa dell’effetto di sospensione, sommarla al reddito effettivo conseguito nel periodo e calcolare l’imposta teorica lorda.
Il trattamento andrà riconosciuto nel caso in cui le detrazioni di cui l’art.13 del TUIR siano inferiori rispetto all’imposta teorica, mentre invece in caso di rilevata incapienza non spetterà alcun riconoscimento.
Anche nelle operazioni di conguaglio non mancano elementi di novità; infatti gli importi riconosciuti dal sostituto d’imposta a titolo di trattamento integrativo e ulteriore detrazione dovranno essere rapportati alla durata del rapporto di lavoro (escludendo gli eventi di sospensione causa COVID), salvo poi verificarne la spettanza effettiva in sede di conguaglio. Nel caso in cui il conguaglio termini con un debito superiore ad € 60,00 occorrerà procedere con la rateizzazione dell’importo in un massimo di 8 rate di pari importo.
I datori di lavoro potranno effettuare il versamento di quanto dovuto, oppure compensare gli importi tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituti dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione del 26/06/2020.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *