TFR IN BUSTA PAGA: ISTRUZIONI UNIEMENS

Con la pubblicazione della Circolare Inps numero 82 del 23 Aprile 2015 vengono fornite  le istruzioni Uniemens per gestire l’erogazione della QUIR.

In caso di scelta da parte di un dipendente di voler ricevere in pagamento la QUIR, il primo elemento da compilare sarà quello relativo alla DESTINAZIONE TFR (riportato in basso) :

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L’elemento <TipoScelta> andrà valorizzato con il codice “IQ”

In conseguenza del campo tipo scelta andrà compilato anche il campo <DataScelta>, che indicherà la data in cui tale scelta ha avuto luogo, tramite la consegna al datore di lavoro del modello ministeriale ( Allegato A DPCM 29/2015).

Nell’ambito dell’elemento <SceltaDest>, viene inserito il seguente elemento: <SceltaQUIR>: elemento che va esposto solo in caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della Qu.I.R.  da valorizzare con il carattere “S”.

Nell’ambito dell’elemento <MeseTFR>, viene aggiunto l’elemento <MeseQuir>, avente la seguente struttura:

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<MeseQUIR>:

<QUIRLiquidataBustaPaga>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata con risorse proprie del datore di lavoro, vale a dire senza il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. In particolare, l’elemento riporta il valore della Qu.I.R. maturata ed erogata nel mese di competenza della denuncia. Sul piano dell’assetto contributivo, la valorizzazione del presente elemento comporta l’applicazione:

  • Della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’art. 2 della l. n. 297/1982 – pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile (elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende industriali). Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione “TF03”;
  • Della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 252/2005, che, a far tempo dal 2014, è fissata nella misura massima dello 0,28% della retribuzione imponibile. Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione “TF17”;

<QUIRDaFinanziare>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. E’ articolato in:

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<QUIRFinMaturata>: riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel mese di competenza della denuncia individuale. Sul piano dell’assetto contributivo, la valorizzazione del presente elemento comporta l’applicazione:

  • Della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’art. 2 della l. n. 297/1982 – pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile (elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende industriali). Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione “TF03”;
  • Del contributo destinato al Fondo di garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014, che alimenta l’apposito fondo costituito a garanzia dei Finanziamenti erogati dagli Intermediari per favorire l’erogazione della Qu.I.R. da parte dei datori di lavoro con meno di 50 addetti non soggetti al versamento al Fondo di Tesoreria. Si ricorda che la misura del predetto contributo è pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Alla ricorrenza del predetto contributo va valorizzato l’elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> della sezione <DatiRetributivi>, utilizzando il il codice di nuova istituzione “M500”.

<QUIRFinLiquidata>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. Qualora, con la denuncia di competenza fosse necessario liquidare quote di Qu.I.R. riferite a più mesi di maturazione, l’elemento va valorizzato più volte con l’evidenza di ogni mese/anno di maturazione e del relativo importo. Sulla base della predetta modalità vanno trattate, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di fruizione della Qu.I.R., le quote di Qu.I.R. eventualmente liquidate congiuntamente.

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 E’ articolato in:

  • <QUIRFinAnnoMese>: riporta l’anno e il mese di maturazione della Qu.I.R. erogata in busta paga nel mese di competenza della denuncia individuale. Si ricorda che, di regola, il periodo di maturazione della Qu.I.R. liquidata attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia coincide con il terzo mese antecedente a quello di competenza della denuncia individuale (es. nel mese di settembre 2015, avviene l’erogazione della Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2015);
  • <QUIRFinImporto>: riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel periodo indicato nell’elemento <QUIRFinAnnoMese> erogata in busta paga, con il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, con la retribuzione riferita al mese di competenza della denuncia individuale.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 VIRTUALE, ricostruito dalle procedure come segue:

  • Con il codice “TF03”, avente il significato di “esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR di cui all’art. 2, l. n. 297/1982 per effetto della liquidazione della Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, l. n. 190/2014”;
  • Con il codice “TF17”, avente il significato di “misure compensative di cui all’art. 8, d.l. n. 203/2005 per effetto della liquidazione della Qu.I.R. in assenza di accesso al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 28, l. n. 190/2014”;
  • Con il codice “M500”, avente il significato di “contributo al Fondo di garanzia per l’accesso al finanziamento dell’erogazione della Qu.I.R. di cui all’art. 1, comma 32, l. n. 190/2014, ai sensi dell’art. 1, comma 29, l. n. 190/2014”.

La variazione di dati riferiti alla Qu.I.R. relativi a periodi pregressi rispetto a quello di competenza della denuncia individuale va effettuata attraverso la trasmissione di specifici flussi di variazione delle dichiarazioni contributive interessate (UniEmens/Vig). Nel caso di Qu.I.R. finanziata la trasmissione del flusso di variazione andrà effettuata solo per comunicare le informazioni afferenti alla maturazione della Qu.I.R. di periodi pregressi che non fosse stato possibile effettuare a causa dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche aziendali di gestione dei flussi UniEmens. La comunicazione relativa alla liquidazione della Qu.I.R. finanziata riferita a periodi pregressi potrà essere effettuata mediante l’esposizione dell’elemento <QUIRFinLiquidata> con l’indicazione del periodo di riferimento.

 L’utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici per l’erogazione della Qu.I.R. indicati nel presente paragrafo è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015.

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