Congedi Covid retroattivi: gli impatti su lavoratori e aziende

La previsione scaturisce direttamente dall’Articolo n.2 comma 4 del Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021 e stabilisce che i genitori che abbiano fruito dei congedi parentali previsti dagli articoli 32 e 33 del D.lgs. 151/2001 possano convertire tali periodi, con decorrenza dal primo gennaio del 2021, con i permessi speciali Covid riconosciuti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, in caso d’’infezione da SARS Covid-19 e in tutti i casi di quarantena del figlio. L’opportunità di conversione offerta dal legislatore produce effetti tanto per i lavoratori beneficiari quanto per le aziende da cui gli stessi dipendono.

Gli effetti per i lavoratori dipendenti

Il legislatore, dunque, con l’intento di accrescere il livello tutele rivolte alle famiglie nel perdurare dell’emergenza sanitaria in corso offre la prossimità di recuperare e sostituire gli eventuali giorni di congedo parentale fruiti dal primo gennaio 2021 con i congedi Covid previsti dallo stesso D.L. 30/2021. Dal punto di vista del lavoratore si configura un doppio beneficio

L’interessato potrà infatti recuperare capacità di reddito per effetto delle diverse modalità di determinazione delle indennità spettanti; il congedo parentale, secondo la previsione di cui l’articolo n.34 del Testo unico sulla maternità e paternità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera percepita nelle 4 settimane precedenti l’evento, mentre invece, il permesso speciale Covid in conseguenza dell’articolo 2, comma 3 del D.L. 30/2021 viene indennizzato in misura pari 50%.

Si ricorda che per effetto dell’Art.23, comma 4 del D.lgs. 151/2001, la retribuzione media globale giornaliera si determina dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo, escludendo il rateo di mensilità aggiuntiva.

Così, ad esempio, una lavoratrice operaia del settore metalmeccanico che percepisce una retribuzione lorda mensile di € 1.700,00 fruitrice del congedo parentale nel periodo compreso tra il 1/02/2021 ed il 28/02/2021 avrà percepito un’indennità pari ad € 408,00 (1700/30*24*30%). La stessa lavoratrice, scegliendo di convertire tali periodi con i permessi Covid indennizzati al 50% avrà diritto a vedersi riconoscere la somma di € 272,00 determinata come differenza tra il congedo Covid che avrebbe percepito pari ad € 680,00 (1700/30*24*50%) e l’indennità per congedo parentale effettivamente percepita. Occorre ricordare sul tema che nel caso di lavoratrice operaia sono indennizzabili tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato, riscontrati nel periodo di assenza escludendo le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali.

Il secondo beneficio per i lavoratori è rappresentato dall’esclusione dei congedi Covid sostituiti dal computo dei limiti di fruizione per il congedo parentale, pari a 6 mesi per genitore con limite complessivo pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso il padre si assenti per un periodo superiore a 3 mesi (in tal caso il periodo massimo indennizzabile sale a 7 mesi). Così, ad esempio, nell’ipotesi formulata in precedenza, la lavoratrice potrà beneficiare nuovamente delle 24 giornate godute nel mese di Febbraio 2021.

Gli effetti per le aziende

L’opzione di conversione offerta ai lavoratori da parte del legislatore complica alcuni aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro. Il primo elemento di difficoltà deriva dalla corretta tenuta del Libro Unico del Lavoro istituito ai sensi dell’articolo 39 del Decreto Legge n.112 del 25 Giugno 2008.

Entro l’ultimo giorno di ogni mese, infatti, i datori di lavoro che intrattengono rapporti di lavoro subordinato devono provvedere alla redazione e alla vidimazione del Libro Unico del Lavoro (comma 3, art.1 D.L. 112/2008).

Si pone quindi la necessità di effettuare una correzione del calendario presenze del Libro Unico, la quale, al fine di evitare l’applicazione di possibili sanzioni, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro attraverso il vademecum sul LuL. Al punto 24 del citato vademecum il Ministero ammette la possibilità di apporre una correzione (sia relativamente alle annotazioni delle presenze sia all’interno dei dati retributivi) specificando che debba essere indicata tra le annotazioni della sezione retributiva del Libro unico del mese in cui la predetta correzione viene apportata.

Dunque, nel caso in cui la scelta di sostituire i giorni di congedo di Febbraio 2021 sia esercitata dalla lavoratrice nel mese di Maggio 2021, il datore di lavoro dovrà nello stesso mese di Maggio (*si veda esempio in basso):

  • Produrre all’interno della sezione retributiva del LuL il conguaglio delle prestazioni a favore del lavoratore pari ad € 272,00 ( – 24 giorni congedo parentale € 408,00 + 24 giorni di permesso Covid € 680,00 – periodo 1/02/2021 al 28/02/2021)
  • Indicare all’interno delle annotazioni della sezione retributiva la sostituzione del permesso Covid con i congedi parentali fruiti nel periodo 01/02/2021 al 28/02/2021.

Occorre infine considerare che il conguaglio delle prestazioni (restituzione congedo parentale e pagamento indennità Covid) dovrà essere effettuato tramite le denunce Uniemens di Maggio 2021 seguendo le istruzioni che l’INPS provvederà a fornire attuando dal punto di vista amministrativo.

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