Accentramento degli adempimenti e comunicazione delle unità operative : Inps e Inail

L’evoluzione legislativa che negli ultimi anni ha interessato gli adempimenti delle aziende che operano con più sedi sul territorio Italiano, rende necessario un’attenta disamina da una parte, dei nuovi precetti introdotti, dall’altra dei benefici che ne conseguono.

INPS: Accentramento contributivo e comunicazione delle unità operative
L’inps con la Circolare INPS 172/2010 ha introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva, secondo cui le aziende che operano con sedi dislocate in più aree del territorio Italiano, in possesso di più posizione contributive, sono tenute obbligatoriamente ad accentrare gli adempimenti in un’unica posizione.
Naturalmente esistono eccezioni e casi particolari, come ad esempio :
• Aziende con posizioni contributive caratterizzate da obblighi contributivi differenti: dunque è possibile accentrare solo posizioni contraddistinte da omogeneità nella classificazione ai fini contributivi.
• Datore di lavoro che svolge attività con diverse finalità economiche : anche in tal caso non sarà possibile procedere con l’accentramento.
Il punto 5 della Circolare INPS 172/2010 provvede a definire le modalità operative con cui effettuare la richiesta di accentramento, in particolare, Aziende e Intermediari potranno usufruire di un’ apposita procedura fruibile dal menu dei servizi INPS on line ( si vedano le sezioni evidenziate in rosso della seguente immagine):

 image001

Un importante  elemento  della circolare in commento ci viene fornito al punto 4 , in quanto  viene specificato che anche le  aziende giù autorizzate all’accentramento contributo alla  data di emanazione della  Circolare INPS 172/2010  sono comunque tenute a rispettare  l’obbligo ( tutt’ora esistente ) di comunicare  i dati identificativi delle unità operative  presso le quali il personale è impiegato.  In tali casi tuttavia, non sarà necessario aprire una nuova posizione contributiva, ma basterà accedere alla funzione apposita, già prevista per richiedere l’accentramento contributivo (si veda l’immagine precedente) e comunicare i dati delle singole Unità/ Filiali.

Ne consegue che tutte le aziende ad oggi autorizzate all’accentramento debbano comunque obbligatoriamente comunicare l’esistenza  di  unità operative . (si veda al riguardo il Messaggio INPS 4999/2012).

Al successivo punto 8 la circolare spiega il funzionamento del sistema di comunicazione delle unità operative; in particolare dopo aver indicato tutti i dati richiesti, l’INPS assegnerà un numero progressivo identificativo ad ogni “ filiale” comunicata, ad esempio:

image003

Da Gennaio 2011 l’identificativo della filiale, abbinato a ciascun dipendente, dovrà essere comunicato tramite la denuncia Uniemens, precisamente all’interno dell’elemento Unità Operativa:

image005

L’elemento  di cui sopra  è uibicato all’interno del flusso nella sezione DenunciaindividualeUnitàOperativa:

image007

Ai fini della tenuta del  Libro unico del Lavoro ( LUL) il Ministero del Lavoro  spiega che non è obbligatorio conservare la stampa del LUL presso ogni  singola filiale, in tal caso infatti è possibile conservare il registro vidimato presso la sede in cui sono “accentrati gli adempimenti” ( si vedano Le domande ricorrenti LUL  punto E 1  ) . Tuttavia,  pur esistendo questa possibilità,  bisogna tener presente che in fase di accertamento ispettivo ogni  singola unità dovrà essere in grado di esibire, in modo immediato ( ovvero entro il termine delle redazione del verbale di primo accesso) un “ utile surrogato” del  LUL tenuto presso la sede accentrata  ( Si  veda il punto E 2 delle domande ricorrenti sul LUL ).

INAIL: Accentramento delle Posizioni Assicurative Territoriali e comunicazione delle Unità Produttive

In via generale, anche nella gestione dei rapporti con l’Inail è possibile ottenere l’accentramento all’interno di un’unica Posizione Assicurativa Territoriale. Tuttavia, mentre nei rapporti con l’INPS accentrare le posizioni è un obbligo, per ciò che riguarda l’INAIL, la possibilità di accentrare è limitata eccezionalmente ai casi in cui sussistano due requisiti imprescindibili (pena il mancato accoglimento dell’istanza):

  • Elevato numero di unità produttive riconducibili al medesimo datore di lavoro;
  • Capillare diffusione di esse sul territorio di più di una regione, per gli accentramenti a carattere nazionale ed interregionale; di più province della medesima regione, per gli accentramenti a carattere regionale; della stessa provincia in cui operino più Unità territoriali dell`INAIL, per quelli a carattere provinciale.

La competenza a ricevere le istanze in commento è assegnata, rispettivamente:

  • Alla Direzione Regionale dell`INAIL nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale del datore di lavoro, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale e regionale;
  • Alla Sede provinciale dell`INAIL nel cui ambito è ubicata la sede legale del datore di lavoro, nel caso di accentramento a carattere provinciale.

Le istanze si presentano entro il mese di Settembre di ogni anno (esempio 15  Settembre 2013) e saranno valide (se accolte) per le Autoliquidazioni del premio dell’anno successivo (Autoliquidazione 2014/2105). All’interno della domanda dovranno essere indicate tutte le Posizioni Assicurative e quella in cui accentrare gli adempimenti.  Per ulteriori indicazioni operative si rinvia alla nota INAIL 18 giugno 2001, ed alla circolare dello stesso Istituto 11 febbraio 2002, n. 9.

Indipendentemente dalla presenza dell’accentramento delle Posizioni Assicurative Territoriali, l’Inail fornisce il servizio telematico, tra quelli a disposizione per utenti registrati, per la comunicazione delle Unità Produttive ( si veda figura in basso).

image009

Per unità produttiva  si intende “stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.  Tale comunicazione non è obbligatoria e non sono previste sanzioni in caso di omissione, tuttavia comunicare le unità produttive, permette da una parte, di inquadrare correttamente la struttura aziendale sul territorio nazionale, dall’altra di memorizzare i dati delle singole Filiali, in modo che questi siano automaticamente riproposti in fase di ottemperamento dei seguenti obblighi :

 

  • Comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls).
  • Comunicazione degli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento .

image011

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *