Contratti di solidarietà difensivi (imprese soggette alla cigs): determinazione dell’integrazione salariale

Con il contratto di solidarietà (art. 1 della legge n. 863/1984, modificato dall’art. 5 del Dl n. 148/1993 e conv. in legge n. 236/1993) si realizza una riduzione dell’orario di lavoro con conseguente contrazione della retribuzione.
I lavoratori beneficiano di un’integrazione salariale da parte dell’inps anticipata dal datore pari al 60% della retribuzione di riferimento ridotta dell’aliquota prevista per gli apprendisti (5,84%). Dal 2009 come previsto dall’art. 1, comma 6, del D.l. n. 78/09, convertito con modificazione dalla legge n. 102/09, l’integrazione salariale è maggiorata fino al raggiungimento dell’80% della retribuzione persa (60 + 20). Tale incremento inizialmente previsto per i soli anni 2009 e 2010 fu confermato anche per gli anni 2011 (art.1, comma 33, legge 220/2010), 2012 (art.33, comma 24, legge 183/2011) e 2013 (art.1, comma 256, legge 228/2012). Per l’anno 2014, invece, l’articolo 1 comma 186 della legge 147/2013 ha ridotto l’incremento dal 20 per cento al 10 per cento (60 + 10) nel limite massimo di 50 milioni di euro.
Non si applica sull’integrazione salariale il massimale mensile previsto, invece, per la cassa integrazione.
La retribuzione su cui determinare l’integrazione salariale è quella effettivamente persa per effetto della riduzione di orario, con riferimento ai soli elementi corrisposti con carattere di continuità e obbligatorietà riferibili all’orario di lavoro nel limite massimo di 40 ore settimanali (vedi messaggio inps n. 11110/2006).
La retribuzione da prendere a riferimento non deve considerare gli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi aziendali stipulati nei sei mesi precedenti. Il lavoratore inoltre ha diritto alla completa copertura dei contributi figurativi per tutto il periodo di integrazione salariale.
Viene ritenuto “idoneo” il contratto di solidarietà che preveda una percentuale di riduzione d’orario, parametrata su base settimanale, che non superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti dalla solidarietà. Nella lettera circolare n. 0003558 dell’ 8/02/2010 la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito, ritenendo valida la modalità di calcolo, per il raggiungimento della percentuale del 60%, che preveda anche diversi regimi d’orario tra i lavoratori coinvolti purché nella media sia mantenuto il rispetto del tetto massimo previsto nel decreto ministeriale del 10/07/2009 n. 46448.
Le aziende ottengono dall’inps il codice di autorizzazione “8K” che ha il significato di “azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14/06/1995” con il quale sono esonerate dall’applicazione dei minimali contributivi.

Rapporti con altri istituti

Ferie e permessi
Durante il contratto di solidarietà, le ferie e i permessi maturano in proporzione all’orario effettivo di lavoro, la quota di tali istituti contrattuali relativa alle ore di sospensione per contratto di solidarietà resta a carico dell’inps.
Occorre inoltre distinguere fra i ratei maturati in periodi anteriori al contratto di solidarietà e quelle relative a periodi successivi all’applicazione del contratto stesso. I ratei maturati prima dell’applicazione del contratto di solidarietà devono essere retribuiti interamente dal datore di lavoro, anche se fruite nel corso del periodo di riduzione di orario.
Per i periodi di ferie e permessi maturati durante il contratto di solidarietà, la quota di rateo usufruita nel corso del periodo di integrazione salariale è a carico dell’inps.

Festività
È ammesso l’intervento dell’inps per le festività infrasettimanali qualora cadente in un periodo di sospensione dal lavoro (INPS circ. n. 212/1994). Nel caso in cui sia stata attuata una riduzione dell’orario di lavoro di tipo verticale (attività lavorativa sospesa per settimane o mesi interi) non sussistono i presupposti per l’intervento dell’inps qualora la festività ricada in un periodo lavorato e retribuito ad orario normale.
Non sono integrabili le festività soppresse e l’indennità sostitutiva di ferie e l’indennità di mancato preavviso.

Mensilità aggiuntive
I ratei relativi alle mensilità aggiuntive maturano in proporzione all’orario svolto, la quota di rateo persa è integrata dall’istituto nella stessa misura prevista per la retribuzione (60% + 10%).

TFR
Come precisato dall’istituto nel messaggio n. 18092 del 08/11/2013 le quote di TFR relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni.
Nella stessa circolare vengono effettuate, inoltre, due precisazioni
1. che il recupero delle somme dovranno essere effettuate entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà;
2. che durante il periodo di ricorso alla CDS resta confermato il versamento, per i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà, delle quote tfr al fondo tesoreria o ai fondi di previdenza complementare.
Per il punto 1 è ammesso a mio avviso il recupero mensile delle quote in costanza di autorizzazione.
Per il punto 2 l’istituto conferma che i versamenti al fondo tesoreria o alla previdenza complementare non subiscono variazioni, confermando di fatto la maturazione del trattamento di fine rapporto durante i periodi relativi ai contratti di solidarietà.

Su questo punto vediamo ad un esempio:

Posto che il dipendenti si trovi in un periodo coperto da solidarietà autorizzato, posto che il dipendente abbia scelto di lasciare il tfr in azienda (di conseguenza versato a tesoreria per requisiti aziendali), posto una retribuzione persa pari a 240,61 e posta una retribuzione utile tfr di 1538,65 determiniamo la quota da versare a tesoreria e da posta a carico dell’istituto:
1538,65/13,5=113,97 QUOTA MENSILE TFR LORDA
113,97 – (1539X0,50%)=106,27 QUOTA MENSILE TFR NETTA -> DA VERSARE ALLA TESORERIA INPS NELLA DENUNCIA UNIEMENS
240,61/13,5=17,82 DI CUI QUOTA MENSILE TFR LORDA C/SOLIDARIETA’
17,82 – (241X0,50%)=16,61 DI CUI QUOTA MENSILE TFR NETTA C/SOLIDARIETA’ -> QUOTA MENSILE DA RECUPERARE CON IL CODICE L042 NELLA DENUNCIA UNIEMENS

Malattia
In caso di malattia durante un periodo di riduzione orario di lavoro di tipo verticale:
• se la malattia si colloca in un periodo lavorativo, spetta la sola indennità di malattia;
• se la malattia si colloca nel giorno di sospensione, spetta la sola integrazione salariale che in tal caso sostituisce le prestazioni economiche di malattia.
In caso di malattia durante un periodo di riduzione orario di lavoro di tipo orizzontale:
al lavoratore spetta sia l’indennità di malattia che il trattamento di integrazione salariale ripartiti in proporzione a quanto stabilito nel contratto di solidarietà e quindi all’70% (60% + 10%) per le ore perse di riduzione e il trattamento economico di malattia, previsto contrattualmente, per la restante parte. In quest’ultimo caso anche la retribuzione giornaliera per il calcolo dell’indennità di malattia sarà riferita alla effettiva retribuzione percepita dai lavoratori sulla
base del contratto di lavoro che prevede l’orario ridotto.

Infortunio
Qualora l’infortunio cade prima dell’inizio della solidarietà il lavoratore ha diritto alla normale indennità anche se l’evento si protrae nel periodo di applicazione del CDS, mentre se l’infortunio cade durante il periodo allora si applica lo stesso trattamento retributivo previsto per la malattia ossia spetta sia il trattamento di integrazione salariale per le ore perse e sia il trattamento economico per l’infortunio per le ore perse. In caso, invece, di part time verticale spetta l’intero trattamento economico previsto per l’infortunio se lo stesso si colloca in un periodo lavorativo. Le retribuzioni denunciate all’inail per il calcolo della quota saranno proporzionate all’orario ridotto.

Congedo di maternità
Qualora l’evento sia già in corso al momento della stipula del CDS alla lavoratrice continua ad applicarsi il trattamento economico previsto sia c/istituto che c/azienda. Qualora invece l’evento nasca durante il periodo di applicazione del CDS alla lavoratrice verrà corrisposto sia il trattamento previsto dai CDS per le ore perse, sia l’indennità c/istituto e l’integrazione c/azienda per le restanti ore. Come per la malattia la retribuzione giornaliera per il calcolo dell’indennità sarà riferita alla effettiva retribuzione percepita dai lavoratori sulla base del contratto di lavoro che prevede l’orario ridotto.

Congedo parentale
Si applicano gli stessi criteri per il congedo di maternità.

Allattamento
Si applica il trattamento di integrazione salariale per le ore perse, mentre l’indennità a carico inps per le ore di allattamento collocate in orario lavorativo.

Permessi L.104/1992
I permessi vanno riproporzionati al nuovo orario (messaggio INPS n.26411 del 18/11/2009), secondo i medesimi criteri del punto 3.2 della circ. 133/2000, indicati per il part time verticale, con l’applicazione del seguente algoritmo:
x : a = b : c (dove “a” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, “b” a quello dei 3 giorni di permesso teorici, “c” a quello dei giorni lavorativi).

ANF
L’INPS con circolare n. 9/1986 ha precisato che l’azienda che corrisponde il trattamento di integrazione salariale è tenuta ad erogare gli assegni familiari sia per le giornate di lavoro effettivamente prestate che per quelle di integrazione.

Obblighi verso il collocamento obbligatorio
Per le aziende autorizzate all’integrazione salariale sono sospesi gli obblighi relativi al collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/99 e successive modifiche.

UNIEMENS
Ottenuta l’autorizzazione dall’inps sarà possibile procedere ai conguagli nella denuncia mensile uniemens recuperando anche le integrazioni salariali anticipate dal sostituto nei mesi precedenti.
….
<DatiRetributivi>
<Imponibile>1462</Imponibile>
<Contributo>575,59</Contributo>
<GestioneCIG>
<CIGStraordACredito>
<CIGSACredAltre>
<CausaleCongCIGS>F501</CausaleCongCIGS>
<ImportoCongCIGS>260,28</ImportoCongCIGS>
</CIGSACredAltre>
<CIGSACredAltre>
<CausaleCongCIGS>F503</CausaleCongCIGS>
<ImportoCongCIGS>38,51</ImportoCongCIGS>
</CIGSACredAltre>
<CIGSACredAltre>
<CausaleCongCIGS>G603</CausaleCongCIGS>
<ImportoCongCIGS>164,18</ImportoCongCIGS>
</CIGSACredAltre>
<CIGSACredAltre>
<CausaleCongCIGS>G706</CausaleCongCIGS>
<ImportoCongCIGS>27,40</ImportoCongCIGS>
</CIGSACredAltre>
<OreCongCIGS>
<NumAutorizzCIGS>999999999999</NumAutorizzCIGS>
<NumOreCIGS>2855</NumOreCIGS>
</OreCongCIGS>
</CIGStraordACredito>
<CIGSDatiStat>
<CausaleStatCIGS>GF00</CausaleStatCIGS>
<NumOreStatCIGS>2855</NumOreStatCIGS>
<ImponibileStatCIGS>291</ImponibileStatCIGS>
</CIGSDatiStat>
</GestioneCIG>
<RetribTeorica>1710</RetribTeorica>
<OreLavorabili>17600</OreLavorabili>
…..

• codice G603 per l’integrazione salariale sulle ore perse;
• codice GF00 per indicare il numero dei lavoratori a cui è stata erogata l’integrazione salariale, numero delle ore conguagliate e le retribuzioni sulle quali è calcolata la prestazione senza indicare alcun importo a debito;
• codice L042 per recuperare il TFR c/INPS;
• codice G706 per esporre la maggiorazione del 10% riferita all’anno 2014 (G703 20% arretrati 2009, G704 20% arretrati 2010 – 2011 – 2012 – 2013, G705 20% periodi correnti 2014);
• codice F501 per recuperare le quote di rateo relative alle mensilità aggiuntive per la quota relativa al 60% anticipate al lavoratore;
• codice F503 (F502 20% fino a dicembre 2013) per recuperare le quote di rateo relative alle mensilità aggiuntive per la quota relativa al 10% anticipate al lavoratore;

Per ogni settimana coperta da evento indicheremo il “TipoCopertura” con 1 o 2 a seconda se la stessa è stata interamente coperta da evento con assenza di retribuzione da parte del datore di lavoro oppure parzialmente.

<Settimana>
<IdSettimana>01</IdSettimana>
<TipoCopertura>2</TipoCopertura>
<CodiceEvento>SOL</CodiceEvento>
</Settimana>

Per i periodi per i quali è stata corrisposta l’integrazione verranno accreditati ai fini pensionistici contributi figurativi commisurati al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Indicheremo, pertanto, nella denuncia uniemens le differenze di accredito relativo alla retribuzione persa comprensiva dei rati di mensilità aggiuntiva.

<DifferenzeAccredito>
<CodiceEvento>SOL</CodiceEvento>
<DiffAccredito>176</DiffAccredito>
</DifferenzeAccredito>

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