Bonus decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 e imposta sostitutiva

Fonti
Circolare n. 8/E del 28/04/2014
Circolare n. 9/E del 14/05/2014

Requisiti
1. Sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
• dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
• dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR
2. Reddito complessivo non superiore a 26.000 euro;
3. (Imposta lorda – detrazione lavoro dipendente) > 0. “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1”.
Beneficio
Reddito da 0 a 24.000 -> 640
Reddito oltre 24.000 e fino a 26.000 -> 640X(26.000-reddito)/2.000

Credito spettante = Importo teorico / 365 (giorno anno) X Giorni detrazione (Punto 3 cud 2014 redditi 2013)
Il bonus è rapportato al periodo di lavoro dell’anno inteso come riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Il sostituto deve riconoscere il credito in via automatica a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del bonus, poiché, ad esempio, titolari di altri redditi con i quali supererebbe l’importo soglia dei 26.000, devono darne comunicazione al sostituto d’imposta.
Attenzione il lavoratore, ai fini bonus, non deve comunicare l’importo di altri redditi percepiti se non ha intenzione di effettuare il conguaglio fiscale unico, ma limitarsi a comunicare di non averne diritto. Pertanto nel modulo da consegnare al lavoratore non vanno richiesti dati reddituali.

La circolare 9/E del 14/05/2014, a pagina 15, riporta:
L’art. 2, comma 2, del DL n. 93 del 2008 stabilisce che i redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro.
Ne consegue che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1- bis dell’art. 13 del TUIR.
Tuttavia, ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività, in coerenza con la ratio della norma richiamata, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Rimane ferma la possibilità per i soggetti interessati di optare per la tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Ne consegue che per la verifica del secondo requisito i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non vanno considerati mentre per la verifica del terzo requisito vanno considerati.
Facciamo un esempio:
CASO 1: lavoratore che per 365 percepisca un reddito da lavoro dipendente pari 7.850 euro
Reddito 7.850 -> secondo requisito OK
Imposta lorda 1.805,50 – detrazione lavoro dipendente 1.880 = 0 imposta netta -> terzo requisito non soddisfatto
BONUS NON SPETTANTE

CASO 2: lavoratore che per 365 percepisca un reddito da lavoro dipendente pari 7.850 euro + premi detassati pari a 1.000 euro
Reddito 7.850 -> secondo requisito OK
Imposta lorda 2035,50 – detrazione lavoro dipendente 1.841,67 = 193.83 imposta netta -> terzo requisito OK
BONUS SPETTANTE

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