Calcolo dell’incremento occupazionale netto in ULA

Come verificato all’interno di precedenti articoli, il calcolo dell’incremento occupazione netto rappresenta un elemento comune legato alla fruizione di numerosi benefici contributivi; La normativa di riferimento che ha introdotto tale procedimento è da rinvenire all’interno dell’articolo 40 del Regolamento Comunitario 800/2008. L’INPS provvede a recepire nel nostro ordinamento tale regolamento (per la prima volta) con la Circolare 111/2013. All’ interno della predetta circolare (unitamente ai relativi allegati) viene esposto in modo dettagliato il procedimento da seguire ai fine di determinare l’incremento in commento, introducendo per la prima volta il concetto di ULA (Unità Lavorative per anno).

Prima di verificare le modalità tecniche con cui determinare l’incremento netto (ULA) è opportuno sottolineare quanto dichiarato dal Ministero del Lavoro con l’interpello 34/2014.  In particolare, viene precisato che l’azienda potrà verificare nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata se l’incremento occupazionale sia effettivamente realizzato, ne consegue che la verifica dell’incremento possa essere determinato al termine dei 12 mesi successivi l’assunzione.  Da un punto di vista operativo quindi, le aziende possono decidere se:

  • Godere delle agevolazioni dal primo mese di assunzione agevolata “stimando” l’incremento del numero dei lavoratori nei 12 mesi successivi. Al termine di detto periodo, l’azienda dovrà poi determinare l’effettiva media occupazionale e riscontrare se tale incremento sia avvenuto o meno. In caso positivo, come affermato dal Ministero, lo sgravio si consolida, in caso contrario, il beneficio in commento andrà restituito.
  • Posticipare la fruizione del benefici di 12 mesi rispetto l’assunzione agevolata in modo da determinare in modo effettivo l’incremento occupazionale (senza stimarlo). Questo procedimento, più prudenziale rispetto il precedente, evita di dover restituire un beneficio (dopo mesi) effettivamente non spettante.

Dopo queste doverose precisazioni, possiamo analizzare come determinare l’ULA e così l’incremento occupazionale netto. Come anticipato, le modalità operative sono contenute nella Circolare Inps 111/2013 dove al punto 3.3.1 viene precisato che;

Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione”.

L’incremento occupazionale, deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni agevolate. L’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

  • Dimissioni volontarie del lavoratore;
  • Invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • Pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • Riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

L’incremento, precisa l’istituto, deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.  La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono esse considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.

Determinazione della base di computo

Nel caso si intenda procedere con la stima dell’incremento occupazionale netto in ULA (e godere in anticipo benefici) bisognerà necessariamente prendere a riferimento le indicazioni contenute nell’Allegato 3 della Circolare 111/2013, e considerare così lo schema di computo sulla base occupazionale in relazione alle singole categorie contrattuali:

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La colonna “B” indica quali rapporti vanno considerati quando si intenderebbe applicare l’incentivo per:

  • Un’assunzione o proroga a tempo determinato
  • Un’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato
  • Un’assunzione o proroga a tempo determinato effettuata da un’agenzia a scopo di somministrazione; devono essere considerati i rapporti di cui alla colonna “A”, riguardanti l’utilizzatore

La colonna “C” indica quali rapporti vanno considerati quando si intenderebbe applicare l’incentivo per un’assunzione o una trasformazione a tempo indeterminato, effettuata da un’agenzia a scopo di somministrazione; devono essere considerati i rapporti di cui alla colonna “A”, riguardanti l’agenzia, comprendendo anche i dipendenti assunti per il funzionamento dell’agenzia (non destinati ad essere somministrati).

NB: Se l’agenzia intende applicare incentivi per l’assunzione di dipendenti non destinati ad essere somministrati, l’incremento occupazionale deve essere valutato sia rispetto ai lavoratori assunti

Determinazione dell’incremento occupazionale in ULA

Per stabilire se l’assunzione di un lavoratore, astrattamente portatore dell’incentivo, determina un incremento occupazionale in termini di ULA si deve procedere come segue:

  • Un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 ULA;
  • Gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e della percentuale di eventuale part time;
  • I lavoratori assunti in sostituzione non si considerano; si considera il lavoratore sostituito;
  • Si deve confrontare il valore in ULA, riferito ai 12 mesi precedenti l’assunzione, con il valore in ULA del giorno dell’assunzione, riferito ai dodici mesi successivi all’assunzione; va prestata particolare attenzione, tra l’altro:
  1. Alla modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto è in corso alla data dell’assunzione;
  2. Alla modalità di computo dei lavoratori assunti durante i dodici mesi che precedono l’assunzione del lavoratore portatore dell’incentivo
  • Il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato;
  • I lavoratori intermittenti, ripartiti e accessori ex d.l.vo 276/2003 non si considerano.

 

Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi anteriori all’assunzione:

A. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio per tutti i dodici mesi del periodo da considerare vale 1 (esprimibile in vario modo secondo le necessità di computo; ad esempio, si possono effettuare rappresentazioni in dodicesimi o trecentosessantacinquesimi, per cui può valere 12/12 o 365/365)

B. un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per tutti i dodici mesi del periodo da considerare vale 1 (12/12 o 365/365)

C. un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per un periodo inferiore a dodici mesi nel periodo da considerare vale una frazione di ULA; (es. per sei mesi vale 0,5 ovvero 6/12, …);

D. il lavoratore in part time vale una frazione dei valori sopra calcolati; es. un part time al 50%, vale:

o 0,5 (ovvero 6/12) nel caso A) e B);

o vale 0,25 (la metà di 0,5) (ovvero 3/12, cioè la metà di 6/12) nell’esempio sub C).

Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi successivi all’assunzione

Come ha chiarito la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione”; ciò significa che:

A. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio il giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);

B. un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade dopo dodici mesi dal giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);

C. un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade prima di dodici mesi dal giorno considerato vale una frazione di ULA, in relazione alla parte di rapporto che ancora deve essere svolta; se, ad esempio, scade dopo sei mesi dal giorno considerato, vale 0,5 (ovvero 6/12);

D. il lavoratore in part time vale una frazione dei valori sopra calcolati; es. un part time al 50%, vale:

  • 0,5 (ovvero 6/12) nel caso A) e B);
  • vale 0,25 (la metà di 0,5) (ovvero 3/12, cioè la metà di 6/12)

Si riporta di seguito quanto esposto finora e una serie di esempi, illustrati indicando:

Valori in ULA dei principali tipi di rapporto di lavoro rispetto una data considerata 

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