Certificazione unica – multimodulo

Una delle novità della nuova certificazione unica è il multi modulo, ossia l’obbligo di dover indicare le diverse tipologie di reddito, tempo determinato e tempo indeterminato, che il lavoratore dipendente ha avuto nel corso dell’anno con lo stesso sostituto di imposta.

Le istruzioni si limitano a dare questa indicazione:

“Per i redditi indicati nel punto 1, da quest’anno è prevista l’esposizione con la modalità del multi modulo, finalizzata a gestire l’indicazione puntuale delle somme corrisposte, in presenza di più rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato certificate nella CU.”

Si ricorda che tale indicazione va fornita nel caso in cui un lavoratore ha avuto due o più rapporti di lavoro con diverse tipologie con lo stesso sostituto, oppure con sostituti differenti con conguaglio unico. La trasformazione di un rapporto di lavoro è esclusa da questo obbligo in quanto il rapporto viene conguagliato solo con l’ultima tipologia.

Andando più a fondo emergono non pochi dubbi sulla necessità di dover suddividere la parte fiscale, una spiegazione potrebbe essere:

La necessità di dare evidenza separata delle due tipologie di reddito da lavoro dipendente è diretta conseguenza delle logiche espositive del Modello730, infatti la predetta distinzione permette, in fase di predisposizione della dichiarazione precompilata, di attribuire correttamente le detrazioni per lavoro dipendente che, come noto, si differenziano a seconda della tipologia di rapporto (a tempo indeterminato ovvero determinato).”

Ricordo che le detrazioni per lavoro dipendente si differenziano a seconda della tipologia solo se la somma dei redditi è inferiore o uguale a 8000 euro, in particolare la detrazione minima che per i rapporti a tempo determinato è uguale a 1380 mentre per quelli a tempo indeterminato è 690.

Facciamo comunque un esempio:

EsempioMultimodulo

Nell’esempio il dipendente nel primo rapporto a tempo determinato gli viene applicata la detrazione minima di 1380 rapportata a giorni in quanto non si tratta di conguaglio definitivo, nel secondo rapporto ed a fine anno con il conguaglio definitivo su entrambi i redditi viene applicata la detrazione minima intera relativa ai rapporti a tempo indeterminato.

Quindi il conguaglio è stato effettuato considerando l’ultima tipologia di rapporto di lavoro nonostante la presenza di un rapporto precedente con diversa tipologia, di conseguenza perché dare evidenza nella certificazione unica delle due diverse tipologie? Perché complicare i controlli considerato che l’ultimo rapporto conguagliato determina la detrazione minima da applicare? Il vecchio sistema, ossia la distinzione dei redditi nelle note della certificazione non era sufficiente?

La risposta sta nel fatto che si è chiesto ai consulenti del lavoro ed ai sostituti di imposta di fare il lavoro che sarebbe spettato ad altri, peraltro con sanzioni non congrue con i tempi richiesti.

 

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