Collocamento dei lavoratori disabili

L’articolo 38 della Costituzione stabilisce che gli inabili e minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Il collocamento Mirato rappresenta la risposta concreta all’impegno che lo Stato si è assunto nel garantire a questi soggetti particolari tutele all’interno del mercato del lavoro. In particolare, con la riforma ad opera della legge 68 del 1999, il collocamento in precedenza definito come obbligatorio è divenuto collocamento mirato dei disabili, con l’obbiettivo di valorizzare le capacità residue lavorative dei soggetti ascrivibile a questa categoria.

Ulteriore intervento legislativo sul tema è stato effettuato dal decreto legislativo 151/2015 (Decreto Semplificazioni) il quale ha revisionato e razionalizzato alcuni adempimenti in materia di collocamento mirato a carico delle aziende.

Lavoratori iscrivibili Le norme sul collocamento mirato si applicano i seguenti soggetti

  • Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali oppure portatrici di handicap con riduzione di capacità lavorativa superiore al 45%. Titolari di assegni di invalidità
  • Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%
  • Non vedenti e sordomuti
  • Invalidi di guerra invalidi civili per cause di servizio

L’accertamento delle condizioni di disabilità avviene generalmente a carico dell’Asl se si tratta di invalidi civili, dall’INAIL per i disabili con invalidità che derivano da infortuni sul lavoro o malattie professionali o da apposite commissioni di verifica per invalidi di guerra Civili di Guerra per servizio.

Quote di riserva e datori di lavoro obbligati

In linea di massima tutti i datori di lavoro, salvo alcune esclusioni, sono tenuti ad assumere lavoratori provenienti dal collocamento mirato in ragione della dimensione del proprio organico aziendale. Restano escluse dall’obbligo di assunzione le aziende che effettuano attività particolari come nel settore del trasporto pubblico aereo Marittimo e terrestre e anche nel settore edile. Gli obblighi nei confronti del collocamento mirato possono anche essere sospesi per ragioni temporanee in considerazione delle difficoltà produttive e occupazionale occorse all’azienda.

Quota di riserva

In considerazione di quanto disposto dalla legge 68 del 1999, come modificato dal decreto legislativo 151/2015, i datori di lavoro sono tenuti ad assumere una quota detta di riserva di lavoratori disabili in funzione del numero dei lavoratori occupati:

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La legge stabilisce i criteri per determinare l’organico aziendale ai fini del calcolo della quota di computo, in particolare vanno computati nell’organico aziendale tutti i rapporti di lavoro subordinati compresi quelli a termine di durata superiore a sei mesi. Sono esclusi invece i lavoratori che hanno contratti a tempo determinato per meno di 6 mesi i soci di cooperative i dirigenti i lavoratori assunti per attività stagionali il lavoratore a domicilio i somministrati. I part time si computano con relativa proporzione. Al fine di permettere i controlli sulle attività svolte delle aziende i centri dell’impiego segnalano agli istituti competenti del Ministero del Lavoro le aziende inadempienti verso il collocamento mirato (legge 92_2012)

Le convenzioni per assunzioni di disabili

Al fine di favorire la formazione e l’inserimento nel mercato del lavoro dei Lavoratori disabili possono essere stipulate convenzioni quadro; se ne distinguono in particolare due tipologie:

  • Un primo tipo di convenzione viene stipulata dagli uffici competenti con i datori di lavoro privati ed i soggetti ospitanti, ovvero cooperative sociali e imprese sociali. La convenzione prevede che il datore di lavoro assuma a tempo indeterminato il lavoratore disabile e che lo stesso presterà attività lavorativa presso il soggetto ospitante a cui il datore di lavoro si impegna a fornire commesse di lavoro.
  • Un secondo tipo di convenzione è finalizzato ad assumere disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento. Questa convenzione conclusa tra uffici competenti datori di lavoro con più di 50 dipendenti e cooperative sociali (identificate come destinatari) prevede che i disabili siano assunti direttamente da soggetti destinatari sulla base di un piano personalizzato fermo restando che nell’organico del destinatario vi sia almeno un lavoratore che possa fungere da tutor.

Assunzione di lavoratori disabili e comunicazione annuale

I datori di lavoro, sono tenuti ad inviare entro il 31/01 di ogni anno, un apposito prospetto informativo grazie al quale comunicare la consistenza dell’organico aziendale, nonché la determinazione della quota di riserva in funzione della quale, nei 60 giorni successivi, l’azienda dovrà provvedere all’assunzione di persone provenienti dal collocamento mirato.

L’obbligo in invio del prospetto incombe sulle aziende in cui vi siano state modifiche dell’organico, in caso diverso, non occorre inviare il prospetto. Le modifiche possono riguardare assunzioni e cessazioni, oppure il computo nelle categorie protette di lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro (perché magari conseguono condizioni di invalidità).

Al raggiungimento della soglia dimensionale (verifica da fare mensilmente e non annualmente), entro i 60 giorni successivi, il datore di lavoro dovrà se necessario procedere ad una nuova assunzione, che grazie al D.lgs. 151/2015 può avvenire:

  • Su chiamata nominativa
  • In convenzione
  • Su richiesta numerica grazie all’intervento del collocamento mirato

L’assunzione deve comunque presupporre la presenza del necessario nulla osta dal collocamento competente.

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