Il contratto di solidarietà di tipo B è stato introdotto con la legge n. 236/93 (art. 5 commi 5, 7 e 8), circolare Ministero Lavoro n. 20 del 25 maggio 2004. L’art. 5, comma 5, citato ha previsto che, ai soli fini pensionistici, per i periodi di riduzione dell’orario di lavoro si terrà conto dell’intera retribuzione di riferimento. Il datore di lavoro è esonerato dall’invio di dati retributivi tramite le procedure uniemens che giustifichino la minor retribuzione erogata nel mese. La determinazione della contribuzione figurativa da riconoscere avviene tramite le retribuzioni e le ore fornite con la presentazione della domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro. I dati contenuti nella domanda, utili alla determinazione del contributo, potrebbero non corrispondere all’utilizzo in effettivo, di conseguenza solo al termine della procedura sarà possibile determinare la reale retribuzione persa sulla base delle ore fruite. Questo comportamento è ben noto all’istituto che dovrà acquisire la documentazione (cedolini o altro) necessaria per la valorizzazione della contribuzione figurativa facendone richiesta ai lavoratori o al datore di lavoro.