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Insultare il lavoratore sul posto di lavoro costituisce reato di ingiuria

Lo ha stabilito la sezione penale della suprema Corte di Cassazione con  la sentenza 37380/2011. In buona sostanza, secondo questo consolidato orientamento giurisprudenziale, rischia una condanna per ingiuria il datore di lavoro che nel corso di una riunione, in presenza di altri colleghi, pronunci l’espressione “Lei dice solo stronzate”.

Secondo quanto riportato nel testo della sentenza  “dei beni che costituiscono l’oggetto giuridico del reato in discussione, l’onore attiene alle qualità che concorrono a determinare il valore di un individuo, mentre il decoro concerne il rispetto o il riguardo di cui ciascun essere umano è comunque degno (Sez. 5, n. 34599 del 4.7.2008, imp, Camozzi, Rv.241346); il giudizio sulla lesione effettiva di detti beni non può pertanto prescindere dal considerare se, rispetto all’ambiente nel quale una determinata espressione è proferita, la stessa si limiti alla pur aspra critica di un’opinione non condivisa ovvero trasmodi nello squalificare la persona appena indicati. Nel caso in esame, la collocazione dell’episodio in una riunione di docenti di un istituto scolastico, lo svolgimento dello stesso in presenza di colleghi quotidianamente impegnati in un’attività professionale comune a quella del soggetto passivo e la provenienza dell’espressione contestata da un immediato superiore di quest’ultimo sono elementi sicuramente rilevanti nel definire l’incidenza lesiva della condotta, e la cui portata doveva pertanto essere esaminata ai fini di un compiuto giudizio sull’esistenza o meno di un pregiudizio per l’onore e il decoro della parte offesa nel proprio ambiente lavorativo ed umano. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta per un nuovo esame che tenga conto degli aspetti motivazionali appena indicati”.

Ma cosa rischia oggi chi commette il reato di ingiuria? In prima istanza bisogna partire dall’assunto che il Decreto Legislativo 7/2016 ha cancellato dai reati penali il reato di Ingiuria, collocandolo di fato nel novero degli illeciti civili, la cui trasgressione condanna al pagamento di una sanzione economica, al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali.

Il reato di ingiuria, lo ricordiamo, rientra nella fattispecie  dei delitti contro l’onore la cui caratteristica è di offendere attingendo il valore sociale della persona lesa.  La condotta tipica del delitto di ingiuria consiste nell’offesa all’onore o al decoro di una persona presente. Due sono dunque i requisiti per la configurazione del delitto di ingiuria: l’offesa all’onore o al decoro e la presenza della persona offesa. Quest’ultimo elemento è anche il discrimine con il successivo delitto di diffamazione.