Disabili: obbligo di assunzione anticipata dal 01/01/2017

L’articolo 3 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.151, di seguito riportato, modifica l’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. L’articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.

2. All’articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole da: «e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017.

Di conseguenza dal 01 gennaio 2017, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili sorge contestualmente al raggiungimento del limite si 15 lavoratori computabili.

Riepilogo

Lavoratori computabili Assunzioni obbligatorie
da 15 a 35 1
da 36 a 50 2
oltre 50 7% dei lavoratori occupati (oltre all’1% riservato a vedove, orfani o profughi)

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