Fondo d’integrazione salariale: come effettuare la presentazione delle domande

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 148/2015 entrato in vigore il 24/09/2015, il Fondo Residuale Inps, originariamente istituito per coprire attraverso le proprie prestazioni i settori scoperti dalla CIG e dalla CIGS, ha cambiato definitivamente la propria denominazione (ed in parte anche il proprio raggio di azione) in Fondo d’integrazione Salariale, oggi noto come F.I.S.

 Tra le prestazioni a carico del FIS possiamo distinguere:

  • Assegno di solidarietà di cui l’articolo 6 del regolamento del fondo (derivanti dalla legge 223/91).
  • Assegno ordinario di cui l’articolo 7 del regolamento del fondo, nella misura prevista dalla vigente normativa per le integrazioni salariali di cui il D.Lgs. 148/2015.

Secondo quanto previsto dal messaggio INPS 1986 del 05/05/2016 le domande finalizzate all’ottenimento delle prestazioni di cui gli articoli 6 e 7 del regolamento del Fis (Assegno di solidarietà e Riduzione di orario di lavoro) devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, attraverso i canali messi a disposizione dall’INPS.

Nel merito, i datori di lavori rientranti nel campo di applicazione del FIS, interessarti a ricevere le prestazioni in commento, dovranno utilizzare la procedura informativa DIGIWEB, all’interno della quale andranno indicati tutti i dati utili alla determinazione dell’assegno come ad esempio: la durata, il numero di lavoratori coinvolti e le ore di sospensione in ragione di ogni stabilimento classificate in base alla qualifica contrattuale del percettore.

La procedura informatica, produrrà un file XML da inviare tramite un apposito punto di menu sei servizi telematici INPS denominato “CIG e Fondi di solidarietà”.

Alla domanda così prodotta, come precisato dalla circolare in commento, bisognerà allegare:

  • L’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
  • L’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV
  • Alla domanda di assegno di solidarietà dovrà essere allegata la scheda relativa all’assegno di solidarietà, disponibile all’interno della procedura (allegato 1 messaggio 1986).

Le domande prive della documentazione elencata non potranno essere esaminate.  Riportiamo in calce al presente articolo, sia la scheda relativa al contratto di solidarietà sia il file CSV relativo ai beneficiari da allegare alle domande, unitamente alla struttura del tracciato del file.

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