Lo stato di disoccupazione si acquisisce dopo aver concluso un’attività lavorativa e si è immediatamente disponibile alla ricerca di una nuova occupazione.

Secondo l’articolo 5 del decreto legislativo 297 del 2002 lo stato di disoccupazione si mantiene a seguito di svolgimento di un’attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Sulla base di quest’ultima definizione bisogna determinare la soglia di reddito tale da assicurare l’esenzione da imposizione richiesta. Per i redditi di lavoro autonomo tale soglia è fissata in 4800 euro mentre per i redditi di lavoro dipendente fino al 2013 l’unica soglia era fissata in 8000 euro mentre dal 2014 in seguito all’aumento delle detrazioni fiscali viene introdotta una nuova soglia di esenzione che si affianca alla precedente. Quindi dal 2014 possiamo stabilire che:

Redditi fino a 8000 -> esenzione totale qualsiasi sia il numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni fiscali. Prevista una detrazione minima pari a 690 euro per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 1380 euro per rapporti di lavoro a tempo determinato. La detrazione minima non viene rapportata al periodo di lavoro nell’anno;

Redditi superiori a 8000 -> non essendo prevista una detrazione minima che garantisca l’esenzione da imposizione la soglia diventa variabile, dipendente dai fattori “reddito” e “giorni detrazione”. Fino ad un reddito di 8145,32 ed un numero di giorni pari a 365 l’imposta da pagare è pari a zero.

In vigore dal 1/1/2014

Art.13 Altre detrazioni

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

a)  1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b)  978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c)  978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.

1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

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