A decorrere dal 1° ottobre 2014 i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

  • in caso di modelli F24 che presenta un saldo pari a zero potranno essere presentati esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.);
  • in caso di modelli F24 che presentino delle compensazioni di crediti con saldo finale maggiore di zero oppure modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione, potranno essere presentati esclusivamente in via telematica mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate oppure mediante i servizi di internet banking.

 

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