TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE: NUOVE REGOLE IN VIGORE

Dal giorno 29/08/2017, con l’entrata in vigore della legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) il legislatore introduce una rilevante novità in relazione al trattamento di fine rapporti dei lavoratori “silenti”.

Ricordiamo che con l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare (D.lgs. n. 252 del 5.12.2005), dal 01/01/2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato hanno l’obbligo di effettuare entro i 6 mesi dall’assunzione una scelta di conferimento del proprio T.F.R.

Tramite la scelta di conferimento Esplicita il lavoratore può decidere entro 6 mesi se:

  • Conferire il proprio T.F.R. ad una forma pensionistica complementare;
  • Mantenere il proprio T.F.R. presso il datore di lavoro;

Quando nei sei mesi di tempo il lavoratore non esercita alcuna scelta, si realizza il silenzio assenso, ovvero il conferimento del T.F.R. a previdenza complementare in modalità tacita. In conseguenza, a decorre dal mese successivo a quello di scadenza del periodo il datore di lavoro conferirà il T.F.R.:

  • Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del T.F.R. a una diversa forma collettiva; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
  • In caso di presenza di più forme pensionistiche, il T.F.R. maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;

Qualora non siano applicabili le disposizioni sopra indicate, il datore di lavoro trasferisce il T.F.R. maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS (Fondinps);

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Dal 29/08/2017 con l’entrata in vigore della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene introdotta un’ulteriore possibilità di conferimento del T.F.R. dei lavoratori silenti. Il comma 38 stabilisce infatti che “Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di T.F.R. maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale”.

Grazie a questa disposizione le organizzazioni sindacali potranno siglare accordi con cui definire quanta parte del T.F.R. dei lavoratori silenti dovrà essere conferita obbligatoriamente a forme di previdenza complementare.  

Si tratta di una novità piuttosto rilevante, in quanto le modalità di gestione del T.F.R. dei lavoratori silenti prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017, riguardava l’intera quota e non parte di essa.

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