Bonus assunzione Giovani Genitori
Circolare Inps 115/2011
L’articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – così come modificato da ultimo dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 – ha istituito, presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.
A valere sulla complessiva dotazione del Fondo citato, il Ministro della Gioventù – con Decreto del 19 novembre 2010, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2010, n. 301 (allegato n. 1) – ha stanziato l’importo di € 51.000.000, per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con figli minori.
Il decreto prevede la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi dei giovani genitori; la banca dati è alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati ed è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di €5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere – con un contratto a tempo indeterminato, anche parziale – le persone iscritte alla banca dati stessa.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto, il 30 maggio 2011 il Dipartimento della Gioventù ha stipulato con l’Istituto nazionale della previdenza sociale una Convenzione finalizzata alla gestione della banca dati e dell’incentivo all’assunzione.
Si illustrano di seguito le istruzioni per l’iscrizione nella banca dati e per il godimento dell’incentivo all’assunzione delle persone ad essa iscritte; le istruzioni sono state redatte in conformità della normativa citata, della Convenzione del 30 maggio 2011 e della nota del 24 giugno 2011, con cui il Dipartimento della Gioventù ha espresso all’Istituto i criteri interpretativi in ordine alle modalità di attuazione del decreto del 19 novembre 2010.
I soggetti aventi diritto potranno iscriversi alla banca dati a decorrere dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Banca Dati per l’occupazione dei Giovani Genitori
Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
- Età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
- Essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori;
- Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
– lavoro subordinato a tempo determinato
– lavoro in somministrazione
– lavoro intermittente
– lavoro ripartito
– contratto di inserimento
– collaborazione a progetto o occasionale
– lavoro accessorio
– collaborazione coordinata e continuativa.
In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione
Dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione della banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:
1. compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
2. raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;
3. cessazione dell’affidamento del minore;
4. assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).
In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione a tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di Cessazione dell’affidamento (punto 3), grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.
Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.
Banca Dati per l’occupazione dei Giovani Genitori
L’iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS www.inps.it, seguendo il seguente percorso:
“Al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”.
Selezionando l’ultima voce apparirà il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di iscrizione.
Per autenticarsi è necessario disporre del Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto; se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni disponibili presso il sito www.inps.it o contattando il numero verde 803.164; mediante lo stesso PIN l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.
L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.
All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione;
L’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.
Il Codice identificativo univoco (CIU), rilasciato al termine della procedura di iscrizione alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare l’iscrizione.
In allegato alla circolare in 115/2011 vi è un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione (allegato n. 3).
Misura e Durata
L’incentivo autorizzato dovrà essere fruito:
- Fino al raggiungimento della misura di €5.000.
- In un arco di dodici mesi.
- In quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Datori di lavoro beneficiari
Come si è detto, la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di €5.000, in caso di assunzione dei soggetti iscritti. L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative
Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici – economici e non economici – nonché i datori di lavoro non Qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano invece nell’ambito dei beneficiari le Imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.
Assunzioni per le quali è previsto l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Per godere dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.
- Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati.
Gli incentivi sono subordinati:
- Alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
o L’adempimento degli obblighi contributivi ( DURC) ;
o L’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
o Il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
- All’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
o Gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (CCNL). Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
– Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal CCNL, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
– Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.
– Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro cheassume ovvero risulticon quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.
- Alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (circa l’articolo 40).
Adempimenti per i Datori di Lavoro (Richiesta e autorizzazione)
Dopo aver effettuato l’assunzione ( avendo preventivamente verificato se il soggetto sia iscritto alla Banca Dati ) di una persona iscritta nella Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori, il datore di lavoro o il suo rappresentante- devono richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico ( GIOV- GE) messo a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende, denominata “Istanze on-line”, presso il sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio, l’Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto.
Nella sezione “istanze on-line” del Cassetto previdenziale aziendale sarà reso disponibile l’esito della richiesta. In allegato alla circolare in commento è posto il manuale che illustra nel dettaglio le modalità di verifica preventiva dell’iscrizione di un determinato soggetto alla banca dati, le modalità di invio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, e le operazioni che possono essere effettuate successivamente all’istanza di ammissione al beneficio.
In base alla Circolare INPS 102/2014 i Datori di Lavoro interessati dovranno compilare e inviare tramite cassetto previdenziale la dichiarazione sugli aiuti di Stato “De Minimis” come previsto dal Regolamento CE 102/2014.
Datori di lavoro che operano col il sistema UNIEMENS (Mess. 20065/2011)
Attribuzione del Codice Autorizzazione
Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “4M” che, da settembre 2011, assume il nuovo significato di:
“Azienda autorizzata a fruire dell’incentivo per assunzione giovani genitori – DM 19 novembre 2010, su G.U. n.301/2010”.
Il codice di autorizzazione avrà validità per il mese stesso di attribuzione più ulteriori dodici mensilità.
Modalità di esposizione del flusso Uniemens
NOTA : Si ricorda che l’incentivo autorizzato dovrà essere fruito, fino al raggiungimento della misura di €5.000 in un arco di dodici mesi , in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Le aziende autorizzate, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
o Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GIOV” avente il significato di “incentivo per assunzione giovani genitori”;
o Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
o Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (tale importo, come precisato sopra, non potrà essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore);
o Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM10 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– Nel quadro “BC” con il codice statistico “GIOV” seguito dal numero dei lavoratori assunti con l’incentivo;
– Nel quadro “D” con il codice “L428” avente il significato di “conguaglio incentivo giovani” e con il codice “L429” avente il significato di “conguaglio arretrato incentivo giovani”.
Modalità di restituzione dell’incentivo non spettante
Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
– Nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M200” avente il significato di “Restituzione incentivo giovani genitori”;
– Nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.