Fondo Integrazione Salariale: Da ottobre 2016 contribuzione a pieno regime

Con la Circolare Inps 176/2016 arrivano le istruzioni Uniemens per  adempiere al versamento del contributo  ordinario dovuto per  il finanziamento del Fondo Integrazione Salariale.

Prima di verificare le modalità di compilazione del flusso appare utile soffermarsi sulla qualificazione delle aziende interessate al versamento della contribuzione ordinaria nonché la relativa misura. Nel merito al punto 6.1 della circolare in commento viene disposto che a decorre dal 01/01/2016 le prestazioni ordinarie del Fondo Integrazione Salariale sono finanziate dai seguenti contributi:

  1. Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
  2. Per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque e fino a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45 percento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

La platea delle aziende interessata viene ampliata, vi rientrano infatti, non solo le aziende scoperte dalle tutele previste dalla cassa integrazione guadagni, ma anche i datori di lavoro non imprenditori in precedenza escluse dall’originaria previsione del Fondo Residuale.

Ai fini del calcolo della soglia dimensionale viene precisato che la stessa deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo (cfr. msg n. 548/2016).

I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del D.lgs n. 81/2015.

 I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato D.Lgs n. 81/2015. In presenza di lavoratori ripartiti, gli stessi sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing.

 Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

Il versamento della contribuzione ordinaria dovuta per le aziende interessate ha validità retroattiva dal 01/01/2016, tuttavia mentre le aziende con più di 15 dipendenti già hanno potuto adempiere all’obbligo contributivo, rientrando nelle previsioni del fondo residuale, per le aziende che hanno un numero di addetti compreso tra 5 e15 dipendente viene disposto che:

  • La contribuzione ordinaria dello 0.45% sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti.
  • Gli arretrati dovuti per i periodi gennaio – settembre 2016 andranno indicati nella Denuncia Aziendale usando il codice M149 avendo cura di indicare le retribuzioni ed il relativo contributo dovuto

Per i datori di lavoro non imprenditori, per i periodi gennaio – settembre 2016, bisognerà invece usare i codici M131 e M149 in ragione della soglia dimensionale (se superiore ai 15 dipendenti o compresa tra 5 e 15). Anche in tal caso la contribuzione corrente dovuta da ottobre 2016 (0.45% oppure 0.65%) sarà compresa nell’aliquota complessiva applicata.

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