Nelle aziende del settore privato in cui operano almeno 50 addetti, le quote di trattamento di fine rapporto che maturano dal 1° gennaio 2007 e che i lavoratori hanno deciso di mantenere in azienda e quindi non vengono destinati alle forme di previdenza complementare non rimangono accantonate e rivalutate dal datore di lavoro ma devono essere trasferite all’inps al “Fondo tesoreria”. Il limite dei 50 addetti, inteso come media annuale, va verificato, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, a dicembre 2006, mentre per le aziende che iniziano dopo il 2006 si considera la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. Nel calcolo del limite dimensionale devono essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dell’orario di lavoro, compresi quelli a tempo parziale.

CalcoloMediaOccupazione

Il versamento all’istituto del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 c.c. assume natura contributiva previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore lavoro. Il tfr da versare, come indicato in precedenza, è quello maturato dal 01/01/2007 e per il quale il lavoratore ha scelto, tramite il modello TFR1 oppure TFR2, di lasciarlo in azienda. Pertanto nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria Inps in relazione ai lavoratori in essere al 31 dicembre 2006 per le quote maturate fino a tale data.

Il versamento dei contributi viene effettuato assieme agli altri contributi tramite denuncia Uniemens.

Uniemens1

Uniemens2

Uniemens3

 Esempio

Le causali TF02 e TF14 (art. 10 D.Lgs. 252/2005) riguardano le misure compensative riconosciute al datore di lavoro limitatamente ai lavoratori che destinano il tfr maturando alla previdenza complementare ovvero in azienda e pertanto al Fondo di tesoreria  gestito dall’Inps. La causale TF02 (c. 2) riguarda l’esonero del contributo (0,20% ovvero 0,40 per i dirigenti industriali) versato al fondo di garanzia Inps, nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito al Fondo gestito dall’Inps (TF01 qualora il conferimento avviene alle forme pensionistiche complementari). La causale TF14 (c. 4), a decorrere dal 2008, fa riferimento ad un ulteriore agevolazione riconosciuta al datore di lavoro per i maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento delle quote tfr al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps (TF13 qualora il conferimento avviene alle forme pensionistiche complementari).

La liquidazione del trattamento di fine rapporto nonché delle anticipazioni richieste dal lavoratore viene effettuate integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota di competenza del fondo. Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del tfr, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di tfr corrispondenti al Fondo di tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:

–          Contributi dovuti al Fondo di tesoreria;

–          In caso di in capienza, contributi obbligatori dovuti all’istituto (contributi ivs e altri minori).

Solo dopo aver esaurito quest’ultima tipologia di contribuzione, si possono utilizzare i contributi versati ad altri Enti previdenziali coinvolti nella gestione dei dipendenti (Enpals, Inpgi, ecc..).

Qualora l’importo totale del tfr di competenza del fondo di tesoreria che l’azienda è tenuta ad erogare, sia a saldo (liquidazione) che in acconto (anticipazione), ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli enti previdenziali, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medsimo provvederà enro 30 giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo di tfr per la quota di propria spettanza. Pertanto il datore di lavoro si limiterà ad erogare l’eventuale quota rimasta in azienda limitatamente alle quote maturate fino al 31/12/2006.

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