Ultimi giorni per la legge 407/90

Ultimi  giorni per gli sgravi previsti dalla “storica legge 407/90” introdotta per incentivare assunzioni di disoccupati di lunga durata o sospesi con integrazioni salariali straordinarie. Da Gennaio 2015 infatti con l’approvazione della legge di Stabilità saranno espressamente abrogati i benefici introdotti dalla legge in commento. Tempi ristretti dunque per i datori di lavoro che intendono godere dei benefici in commento considerato  che la time line è fissata al 31/12/2014.  Ripercorriamo di seguito i benefici  e gli adempimenti a carico delle aziende che intendono ( ancora per poco) usufruire di tale istituto :

Legge 407/90  (integrata dalla 92/2012)

L’articolo 8 comma 9  della  legge   407/90  prevede un incentivo economico per un arco temporale di 36 mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori “disoccupati di lunga durata” o  sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento  straordinario  di integrazione salariale da un periodo  uguale  a  quello  suddetto.  L’incentivo  ( con esclusione della contribuzione dovuta dai lavoratori)  è concesso nella misura del 100% per le aziende ubicate nel Mezzogiorno per  le Imprese Artigiane. Per le Imprese ubicate su restante territorio nazionale si applica una riduzione della contribuzione pari al 50 % .

Misura e Durata dell’ Incentivo

L’incentivo spetta per una durata complessiva di 36 mesi  ed è  pari :

  • Alla riduzione totale della contribuzione INPS  ( ad eccezione della contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti)   per le Imprese del Mezzogiorno e le imprese Artigiane.
  • Alla riduzione del 50 % della contribuzione   ( ad eccezione della contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti)   per le Imprese ubicate sul restante Territorio Nazionale

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Le condizioni soggettive

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

Il comma 9 dell’art. 8, della legge 407/90   stabilisce che l’assunzione deve riguardare le  seguenti categorie di  lavoratori ( i requisiti devono sussistere alternativamente :

  • Sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento  straordinario  di integrazione salariale da un periodo  uguale  a  quello  suddetto ( 24 MESI );
  • Disoccupati da 24 Mesi  (  Disoccupato di lunga durata) ;   Vi rientrano quindi coloro che hanno mantenuto lo status di disoccupazione per un periodo minimo di 24 mesi .

Lo  stato di disoccupazione involontaria, ovvero la “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”, comporta per il lavoratore l’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art. 1, comma 3,lettera c) del D.Lgs. n. 181 del 2000.

Con l’art. 4 comma 38 della legge n. 92 del 2012 (la Riforma Fornero), è stata introdotta la possibilità di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità anche all’INPS, in alternativa al Centro per l’Impiego competente secondo il domicilio del richiedente, all’atto della presentazione della domanda di indennità Aspi o mini-ASpI.

L’ente previdenziale con la circolare n. 154 del 28 ottobre 2013, precisa gli aspetti procedurali di tale nuovo adempimento. L’Inps ha quindi il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI, documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.

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Con il Messaggio n. 18702l’INPS ha rilasciato gli aggiornamenti per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità (DID), da inviare contestualmente alla domanda di indennità di   disoccupazione Aspi e mini Aspi.

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta  :

  • Per le assunzioni a tempo indeterminato anche part-time.
  • In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un  precedente rapporto a termine, nel caso in cui il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità  di disoccupazione di almeno 24 mesi se il rapporto fosse cessato invece di essere  trasformato.
  • Per  l’assunzione o trasformazione a scopo di  somministrazione.
  • L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Gli incentivi sono subordinati:

Alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

o   L’adempimento degli obblighi contributivi ( DURC) ;

o   L’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

o   Il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o

 

All’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 8 (CIRCOLARE  INPS 137/2012) ;

o   Gli incentivi non spettano se l’assunzione o la proroga del rapporto di lavoro  avvenga in sostituzione  di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti  per giustificato motivo oggettivo;

o   Gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (CCNL).

o   Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal CCNL,  alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine

o   Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in  atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.

o   Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti  assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in  rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.

In merito alla conseguenze, in materia di fruizione degli incentivi all’assunzione, del tardivo invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie, previste dal Decreto del Ministero del  lavoro e della previdenza sociale del 30/10/2007 (Unilav, Unisomm, ecc.), l’articolo 4, co. 15, l.92/2012, dispone: “L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

NOTA:   sui licenziamenti nei sei mesi precedenti ( le modifiche indotte dalla riforma Fornero)

Ai sensi dell’art. 8,comma 9, legge n. 407/1990, nella versione precedente alla Riforma del lavoro, le agevolazioni  per le assunzioni di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi non potevano essere concesse quando i lavoratori interessati fossero assunti in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Sul predetto punto il Ministero con  interpello 15 ottobre 2010, n. 37 (prot. n. 25/I/0017281), tramite una interpretazione letterale del  testo di legge, aveva precisato che le agevolazioni contributive non potevano essere concesse,  nei sei mesi immediatamente precedenti l’assunzione, in caso di sostituzione di lavoratori “per qualsiasi causa licenziati o sospesi” e pertanto anche in caso di licenziamento per giusta causa ovvero per mancato superamento del periodo di prova, in quanto tali tipologie di recesso risultano comunque esercitate nella piena discrezionalità del datore di lavoro.

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