Come si determina la quota di TFR mensile

In questi giorni è al vaglio del Parlamento la parte centrale del Jobs Act che disegnerà la prossima riforma del lavoro. Uno degli elementi di cui si parla di più è la possibilità per i dipendenti di ricevere in busta paga, ogni mese, il 50% del TFR maturato mensilmente. Vediamo nel dettaglio di cosa è composto il TFR e come si determina la quota mensile.

Retribuzione Utile : Il comma 2 dell’articolo 2120 del Codice Civile stabilisce che :

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

L’intepretazione letteraria del precetto impone di applicare tale regola “mensilmente” in modo da determinare le quote di TFR effettive.
Esempio di determinazione della retribuzione utile del lavoratore ( insieme degli elementi corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro in modo non occasionale).
Retribuzione del lavoratore :

Stipendio 1.500,00
Contingenza  450,00
Edr  30,33
Totale 1.980,33

Il Comma 1 dell’articolo 2120 del Codice Civile impone di dividere detta retribuzione utile per 13.5; è disposto infatti che “Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.

Quota mensile lorda TFR : 1980.33/13.55 = 146.14

Trattenuta dello 0.50% : Articolo 3 Legge 297/82

Il datore di lavoro dalla, retribuzione utile come sopra determinata dovrà trattenere, per conto del lavoratore, una trattenuta pari allo 0.50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
L’ Articolo 3 della legge 297/82 dispone infatti che “ Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall’applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l’importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall’ammontare della quota del trattamento di fine rapporto”.
Esempio :

Stipendio 1.500,00
Contingenza  450,00
Edr  30,33
Totale 1.980,33

GG. Lavorati: 22
Una tantum: 150
Maggiorazione turni: 40
Retribuzione Imponibile INPS: 2170,33

Determinazione trattenuta 0.50% = 2170.33*0.50/100 = 10.85
TFR mensile Lordo : 1980.33/13.5 = 146.14
TFR mensile Netto : 146.14 – 10.85 = 135.84

Stando a quanto attualmente ipotizzato il 50% del TFR ammonta ad € 67.91, somma che, se il Parlamento approverà la riforma, verrà effettivamente corrisposta al lavoratore che abbia lasciato il proprio TFR in azienda. Tale somma tuttavia, sostituirà in futuro ( per il 50%) l’erogazione del TFR a chiusura del proprio rapporto di lavoro, modificando così l’originaria previsione dal Codice Civile.

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