Decreto Agosto: quattro incentivi per il rilancio dell’occupazione

L’entrata in vigore del Decreto Legge N.104 del 14 agosto 2020 ha introdotto all’interno del mercato del lavoro quattro nuovi strumenti di sostegno all’occupazione, sotto forma di riduzione del costo contributivo aziendale, finalizzati al mantenimento e al rilancio dei livelli occupazionali. La crisi pandemica da Sars-Covid2 ha infatti inciso in modo tangibile all’interno del mercato del lavoro nazionale, facendo registrare una consistente perdita di posti di lavoro. La risposta del legislatore al decremento occupazionale si compone di quattro strumenti differenti: vengono premiate infatti le aziende che rinunciano agli ulteriori periodi di integrazione salariale, le aziende che effettuano nuove assunzioni stabili su tutto il territorio nazionale, le imprese del settore turistico (i contratti stagionali) ed in fine le imprese che operano aree particolarmente svantaggiate. Un pacchetto di strumenti eterogeneo, da cui restano escluse le imprese del settore agricolo, contraddistinti da meccanismi e regole differenti.

Esonero per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione salariale

L’articolo 3 del Decreto Agosto riconosce un incentivo contributivo su base mensile coincidente con l’azzeramento della contribuzione datoriale, INAIL escluso, determinato sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il doppio delle ore integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.  L’esonero ha una durata massima di 4 mesi ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020 dalle sole aziende che, avendo effettuato periodi di integrazione salariale nel bimestre maggio/ giugno 2020, non ne richiedono il prolungamento rinunciando alle ulteriori 18 settimane introdotte dall’articolo 1 del medesimo Decreto. Il beneficio, specifica la norma, spetta anche alle aziende che hanno fruito delle settimane di integrazione salariale di cui il D.Lgs. 18/2020 in periodi successivi il 12 luglio 2020.  La concessione della misura soggiace al divieto di procedere con licenziamenti collettivi di cui gli articoli 4, 5 e 24 della legge n.223/1991 nonché di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al termine di fruizione della misura, fissato al 31 dicembre 2020. La sanzione per le imprese che trasgrediscono ai divieti di licenziamento consistono nella revoca del beneficio concesso e nell’impossibilità di richiedere ulteriori peridi di integrazione salariale. Il comma 4 Articolo 3 del D.L. 104/2020 specifica che la misura è cumulabile con altri esoneri o riduzione nel limite del costo contributivo datoriale.  L’esonero potrà essere concesso nei limiti degli aiuti di Stato previsti per l’attuale emergenza del COVID-19.

Decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato

In base all’articolo 6 del D.L. Agosto, le aziende che assumono o trasformano rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 15 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020 potranno beneficiare dell’esonero totale della contribuzione datoriale nel limite di € 8060.00 annui. Il tetto massimo di beneficio fruibile deve essere parametrato per la durata massima di 6 mesi, ne consegue che le aziende potranno beneficiare mensilmente di un importo massimo pari ad € 671,00 (€ 8060,00/12=671.66). Restano esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Dal punto di vista soggettivo si allarga la platea dei rapporti incentivabili, infatti non sono stati posti limiti di età del lavoratore e non è richiesta l’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Restano esclusi invece i contratti di apprendistato ed il lavoro domestico, nonché i lavoratori che nei sei mesi precedenti abbiano avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con le medesima impresa. Anche questa misura è cumulabile con ulteriori esoneri nel limite dei costo contributivo azienda.

Decontribuzione Sud – Agevolazione per le aree svantaggiate

L’articolo 27 del D.L n.104/2020 dispone un esonero pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi dovuti per l’assicurazione generale con gli infortuni sul lavoro. La misura, concessa limitatamente al periodo compreso tra il primo ottobre 2020 ed il trentun dicembre 2020, riguarda dunque la contribuzione aziendale dovuta per i rapporti di lavoro subordinato la cui prestazione lavorativa sia svolta in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 (o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento) oppure contraddistinte  da  un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Dal punto di vista soggettivo restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e agricolo. La riduzione spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinati attivi a prescindere dalla natura indeterminata degli stessi, purché il relativo svolgimento avvenga una delle aree incentivabili. Non rileva ai fini dell’incentivo l’ubicazione territoriale della sede dell’impresa in quanto l’esonero spetta in base al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Il beneficio è applicabile previa autorizzazione ella Commissione Europea (Comma 3 ex articolo 88 TCE) e potrà essere percepito nei limiti degli aiuti di Stato previsti per l’attuale emergenza del COVID-19.

A tal riguardo, derogando al Regolamento De Minimis, Il limite massimo di benefico concedibile ad un’impresa unica, per lo stato di emergenza Covid, non può superare il limite di € 800.000,00. L’entità dell’aiuto concesso viene annotato dall’INPS all’interno del registro nazionale degli aiuti di stato, la cui tenuta è carico del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il medesimo articolo 27 specifica poi che entro il 30 Novembre 2020, con apposito Decreto Interministeriale, saranno individuati indicatori specifici per la misurazione del grado di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo, grazie al quale saranno progettati interventi di decontribuzione per il periodo 2021-2029.

Esonero contributivo per assunzioni a termine nel settore turistico e stabilimento termali

L’Articolo 7 del Decreto Legge N.140/2020 dispone l’estensione dell’esonero del versamento della contribuzione datoriale prevista per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anche ai nuovi rapporti di lavoro a termine nel settore turismo e stabilimenti termali e per i contratti di lavoro stagionali, a patto la durata complessiva contrattuale non ecceda il limite di tre mesi. In caso di conversione a tempo indeterminato, trova applicazione il beneficio già previsto dal comma 6 per le assunzioni stabili. Dal punto di vista temporale sono incentivabili le assunzioni a termine (e relative trasformazioni) avvenute all’interno del periodo quindici agosto 2020 – trentun dicembre 2020. Non sussistono limiti di età del lavoratore o ulteriori condizioni soggettive, restano esclusi dal beneficio i lavoratori domestici e gli apprendisti.  Anche questa misura, avendo carattere selettivo, è soggetta ai limiti previsti dagli aiuti di stato previsti per l’emergenza Covid. L’incentivo è cumulabile con ulteriori esoneri nel limite dei costo contributivo azienda.

tbDecretoAgosto

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