Le nuove modalità di erogazione dell’assegno per il nucleo familiare hanno avuto l’indiscusso pregio di aver semplificano le attività amministrative a carico dell’ufficio del personale, il quale non dovrà più richiedere al dipendente la documentazione cartacea necessaria per la spettanza dell’assegno. Come risvolto tuttavia, sono aumentate le casistiche di erogazione degli arretrati da calcolare manualmente fino a quando i sistemi del personale non saranno completamente integrati con i flussi xml scaricati dal cassetto previdenziale Inps. Le nuove procedure, introdotte con la circolare Inps n. 45 del 22 marzo 2019 impongono dal 01 aprile 2019 ai dipendenti del settore privato di presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Per questo motivo i dipendenti sono stati costretti, qualora non fossero già in possesso, ad accreditarsi sul portale dell’istituto oppure a rivolgersi presso i Patronati e intermediari abilitati. Un processo che, al meno per quest’anno, ha determinato il pagamento del primo assegno 2019/2010 di luglio con la mensilità successiva sotto forma di arretrato.

L’istituto previdenziale mette a disposizione dei datori di lavoro mediante una apposita utility gli importi giornalieri\mensili di spettanza dei propri dipendenti. In base alla circolare Inps n.106 del 13 maggio 1999 al lavoratore il quale ha raggiunto il minimo di ore prescritte dall’art. 59 del T.U.A.F. è riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare nella misura intera, anche in presenza di giornate di assenza ingiustificata.

Tabella minimo ore lavorate\retribuire per il riconoscimento dell’assegno intero

Tab1ANF

Al dipendente part time che effettui il minimo di ore mensili previste (104 o 130) va comunque riconosciuto l’assegno intero.

Per assegno intero si riferisce all’importo mensile riconosciuto dall’Inps che corrisponde all’importo giornaliero moltiplicato 26 (quantità mensile convenzionale prevista dall’istituto). Nel caso in cui non si rispetti il minimo mensile previsto spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro\retribuite effettivamente prestate.

Per il conteggio delle giornate occorre effettuare sia un calcolo mensile che uno settimanale.

  1. Ogni mese occorre verificare, per riconoscere 26 giorni interi, se nel mese il dipendente effettui almeno 104 ore di lavoro (o 130 se impiegato);
  2. In caso contrario occorre conteggiare le giornate effettivamente lavorate considerando 6 giorni settimanali qualora venga rispettato il minimo di 24 ore di lavoro (o 30 se impiegato) oppure se la settimana è lavorata per intero.

La settimana (da domenica a sabato) vale 6 giorni ANF anche in caso di settimana lavorata cosiddetta “corta” ossia lavorata dal lunedì al venerdì. In caso di settimane a “cavallo del mese” le giornate del mese successivo\precedente vanno considerate nel conteggio per la verifica del minimo settimanale, tuttavia mentre per le giornate del mese successivo si considerano le ore teoriche lavorabili, per le giornate del mese precedente vanno considerate le ore effettivamente lavorate\retribuite.

Le festività godute vengono considerate come giornate per il diritto agi assegni per il nucleo familiare.

Con il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019 vengono poi fornite le istruzioni in vigore dal mese di luglio 2019 per conguagliare gli importi anf nella denuncia uniemens del mese compilando il nuovo tag <InfoAggCausaliContrib> valorizzato con gli elementi:

  • <CodiceCausale> con uno dei seguenti valori:

0035 – ANF assegni correnti;

L036 – Recupero assegni per il nucleo familiare arretrati;

H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc

  • <IdentiMotivoUtilizzoCausale> con il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
  • <AnnoMeseRif> con il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
  • <ImportoAnnoMeseRif> con l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

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